Cassazione Civile, Ordinanza n. 04249/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un infermiere dipendente di una azienda sanitaria provinciale ha agito per ottenere il pagamento dell'indennità di vestizione/cambio divisa maturata in un ampio periodo temporale, sostenendo che il tempo impiegato per indossare e togliere la divisa dovesse essere retribuito in aggiunta all'orario ordinario. Il Tribunale aveva riconosciuto solo le somme relative agli ultimi cinque anni per effetto della prescrizione. In appello, però, la domanda era stata respinta: la Corte territoriale ha ritenuto che il CCNL sanità prevedesse soltanto che, nelle unità operative h24, fossero ricompresi fino a 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggio di consegne, purché risultanti dalle timbrature, e che la possibilità per le aziende di disciplinare il dettaglio non equivalesse al riconoscimento di una voce economica autonoma. Ha inoltre evidenziato che non era stata adeguatamente allegata né provata la circostanza decisiva che le operazioni di vestizione e svestizione fossero svolte fuori dall'orario di lavoro risultante dalle timbrature. Con il ricorso per cassazione, il lavoratore ha denunciato: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 27, commi 12 e 13, CCNL Sanità 2016-2018, sostenendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente desunto un obbligo di timbratura e avesse escluso il diritto al compenso aggiuntivo per il solo fatto che mancasse una disciplina aziendale di dettaglio; 2) omesso esame di fatti decisivi, deducendo l'inesistenza di un obbligo di timbratura ai fini retributivi del tempo divisa e l'erronea qualificazione di tale tempo come straordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto a un compenso aggiuntivo per il tempo di vestizione e svestizione sussiste solo se il lavoratore dimostra che tali operazioni sono state eseguite prima e dopo le timbrature di entrata e uscita, e perché il testo dell'art. 27 CCNL richiede espressamente che il tempo sia risultante dalle timbrature. Ha valorizzato anche il principio già affermato dalla giurisprudenza secondo cui il tempo di cambio divisa è retribuibile quando imposto da esigenze di sicurezza e igiene, ma la pretesa alla specifica indennità postula la prova della collocazione di tali attività fuori dall'orario registrato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non attingeva la ratio decidendi della sentenza impugnata e comunque introduceva questioni di diritto non deducibili ex art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha quindi confermato il rigetto della domanda e ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato, senza provvedere sulle spese per la mancata costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
art. 27, commi 12 e 13, CCNL Sanità 2016-2018
«12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 13. Sono definibili dalle Aziende ed Enti le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo»
La disposizione non prevede una autonoma voce economica sganciata dalle timbrature, ma consente il riconoscimento del tempo di vestizione/svestizione solo se tale tempo risulta dalle timbrature; alle aziende spetta soltanto la disciplina di dettaglio attuativa.
Non consente di censurare in cassazione questioni di diritto mascherate come omesso esame di fatti decisivi.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore che chieda un compenso aggiuntivo per il tempo di vestizione e svestizione della divisa deve provare che tali operazioni siano state compiute prima dell'ingresso in servizio e dopo l'uscita, quindi fuori dall'orario registrato dalle timbrature.
- Quando la fonte collettiva collega espressamente il riconoscimento del tempo accessorio alla sua risultanza dalle timbrature, la mancanza di tale prova impedisce il riconoscimento della pretesa retributiva autonoma.
- La deduzione in cassazione di un omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se si limita a riproporre questioni di diritto o non incide sulla reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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