Cassazione Civile, Ordinanza n. 31110/2022 del 21/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di condanna al risarcimento dei danni proposta dall'assicurata, anche quale legale rappresentante della propria ditta individuale, nei confronti della compagnia assicurativa, deducendo l'inadempimento di un contratto di assicurazione contro il furto stipulato tra le parti. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello di Roma aveva confermato il rigetto, rilevando innanzitutto l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e, in ogni caso, la mancanza di adeguato supporto probatorio della pretesa. In cassazione la ricorrente ha proposto due motivi di impugnazione, ma il testo dell'ordinanza non ne riporta il contenuto specifico; la Corte di cassazione ha però rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per difetto del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti, richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., osservando che il ricorso non consentiva di ricostruire in modo chiaro e completo i fatti sostanziali e processuali della lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto mancante, nel corpo dell'atto, un'esposizione sommaria dei fatti idonea a consentire la comprensione autonoma della vicenda senza ricorso ad altre fonti, inclusa la sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato dalla Corte d'appello quale base per dichiarare inammissibile l'appello, ma non è oggetto della decisione di legittimità se non come dato della vicenda processuale
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il ricorso per cassazione è inammissibile se manca l'esposizione sommaria dei fatti di causa, che deve consentire una chiara e completa cognizione della controversia e del suo svolgimento processuale senza necessità di consultare altri atti
richiamato per la definizione camerale del ricorso secondo il procedimento accelerato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la declaratoria di inammissibilità comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Sez. U, sentenza n. 11653 del 18/05/2006
richiamata per il principio secondo cui l'esposizione sommaria dei fatti è requisito di contenuto-forma del ricorso per cassazione
Sez. 3, sentenza n. 17036 del 28/06/2018
richiamata per affermare che anche i motivi di ricorso, se contengono gli elementi necessari, possono contribuire a integrare l'esposizione dei fatti, ma nel caso concreto ciò non è avvenuto
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali, sufficiente a rendere intellegibile la controversia senza rinvio a fonti esterne o alla sentenza impugnata.
- L'omissione dell'indicazione delle reciproche pretese, delle difese, dello svolgimento del processo e del contenuto essenziale delle decisioni di merito integra un difetto di contenuto-forma del ricorso e determina l'inammissibilità.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la funzione dei motivi non può surrogare integralmente l'assenza di una chiara esposizione dei fatti di causa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte soccombente alle spese del giudizio di legittimità e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
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