Cassazione Civile, Ordinanza n. 09761/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di indennizzo proposta da alcuni eredi per la perdita di beni già esistenti in Somalia e oggetto di esproprio da parte del governo somalo, tra i quali un'azienda agricola con relativi cespiti mobili e immobili, opere di bonifica e sistemazione del suolo. I giudici di merito avevano riconosciuto il diritto all'indennizzo e avevano ritenuto provata la consistenza e l'appartenenza dei beni sulla base di dichiarazioni giurate di terzi, ritenute idonee anche in sede giudiziaria. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 1, comma 3, della L. n. 98 del 1994, degli artt. 12 disp. prel., 115 c.p.c., 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la dichiarazione giurata prevista dalla legge ha solo una funzione agevolativa nel procedimento amministrativo di liquidazione, non costituisce prova legale in giudizio e non può da sola dimostrare né la consistenza né il valore dei cespiti aziendali; i due ulteriori motivi, relativi alla concessione dell'azienda in affitto a terzi e ai criteri di stima, sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva attribuito alla dichiarazione giurata un'efficacia probatoria utilizzabile nel giudizio civile per dimostrare la consistenza e l'appartenenza dei beni perduti. Ha affermato la continuità dell'orientamento secondo cui tale dichiarazione, assimilabile a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, non ha valore di prova legale in sede giudiziaria e opera solo come facilitazione probatoria nel procedimento amministrativo di liquidazione, soggetta al vaglio degli uffici competenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte territoriale per nuovo esame, restando assorbiti gli altri motivi.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, L. 29 gennaio 1994, n. 98
La dichiarazione giurata può corredare la domanda di indennizzo quando il richiedente non possa produrre gli atti dimostrativi della proprietà; essa ha funzione di agevolazione probatoria nel procedimento amministrativo, ma non costituisce prova legale nel giudizio civile.
art. 3, comma 1, L. 29 gennaio 1994, n. 98
"resa in presenza di elementi precisi e concordanti"
La dichiarazione giurata degli interessati deve essere asseverata da conformi attestazioni di congruità da parte degli uffici competenti dell'Amministrazione dello Stato.
Invocato dal ricorrente per la corretta interpretazione della disciplina speciale sull'indennizzo.
Invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove nel processo civile.
Invocato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova circa appartenenza, consistenza e valore dei beni.
Invocato dal ricorrente con riguardo al ricorso a presunzioni per la prova della consistenza dei cespiti.
Massime di principio
- La dichiarazione giurata prevista da una legge speciale per ottenere un indennizzo non assume, di per sé, valore di prova legale nel giudizio civile se la norma non lo prevede espressamente.
- Una facilitazione probatoria prevista per il procedimento amministrativo non può essere automaticamente trasposta nel processo civile per dimostrare fatti ulteriori rispetto all'appartenenza del bene, come la consistenza e il valore dei cespiti.
- Quando la parte agisce in giudizio per ottenere un indennizzo patrimoniale, deve fornire prova adeguata dei fatti costitutivi della pretesa; ove la prova diretta manchi, possono essere utilizzati elementi presuntivi, ma non mere dichiarazioni prive di specifica efficacia probatoria.
- L'interpretazione della disciplina speciale deve rimanere aderente al testo normativo: se la legge subordina la dichiarazione giurata al vaglio dell'Amministrazione, essa non è immediatamente utilizzabile come prova piena nel processo ordinario.
Come è indicizzato
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