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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30568/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il loro appello ex art. 322-bis c.p.p. contro l'ordinanza del G.I.P. che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo dell'immobile di edilizia pubblica. Denunciano: (1) violazione delle norme sull'efficacia del decreto di sequestro (sostengono che il decreto diveniva efficace con il deposito in cancelleria e quindi l'appello era ammissibile anche se non eseguito materialmente) e conseguente violazione degli artt. 111, 321, comma 3, 322-bis e 591 c.p.p.; (2) che, pur essendo indagati e occupanti, vantavano interesse concreto all'impugnazione perché erano a rischio di sgombero e perché una dichiarazione notarile della legittima assegnataria che si era resa disponibile ad ospitarli avrebbe fatto venire meno il periculum in mora e avrebbe convertito la loro occupazione da abusiva a lecita, ergo li legittimava a chiedere la restituzione dell'immobile come effetto del dissequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla legittimazione a proporre l'appello cautelare: un indagato non titolare del bene può impugnare solo se ha un interesse concreto e attuale all'impugnazione, individuato nell'interesse alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro. La dichiarazione di disponibilita della legittima assegnataria a ospitare i ricorrenti non costituisce titolo idoneo a fondare un diritto alla restituzione a favore degli occupanti abusivi; se il sequestro fosse revocato l'immobile sarebbe restituito alla legittima assegnataria e non agli ospitati. Per la manifesta infondatezza del motivo il secondo motivo è stato ritenuto decisivo e ha determinato la conferma dell'inammissibilità dell'appello; l'esame del primo motivo è stato assorbito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p. e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 322-bis c.p.p.

    Regola l'appello cautelare avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo; la Corte ricorda che l'impugnazione è ammessa solo se il ricorrente ha un interesse concreto e attuale, individuato nell'ottenimento della restituzione del bene a seguito di dissequestro.

  • art. 321, comma 3 c.p.p.

    Disciplina la richiesta di dissequestro; sebbene consenta la proposizione della richiesta, la Corte sottolinea che l'interesse a impugnare la decisione di rigetto deve tradursi nell'interesse alla restituzione materiale del bene.

  • art. 111 c.p.p.

    Riferimento posto dai ricorrenti sull'efficacia del decreto con il deposito in cancelleria; la Corte non ha ritenuto che il mero deposito imponga di riconoscere agli occupanti non proprietari un interesse valido alla restituzione.

  • art. 324 c.p.p.

    Richiamato nella discussione sulla dies a quo per il riesame (esecuzione o conoscenza); la Corte distingue le diverse tutele procedurali (riesame vs appello cautelare).

  • art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.

    Norma richiamata in relazione ai motivi di cassazione e ai profili di ammissibilità; utilizzata nel quadro delle censure di violazione di legge.

  • art. 616, comma 1 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi; applicata per la condanna alle spese e al pagamento in favore della cassa delle ammende.

  • art. 568, comma 4 c.p.p.

    Citato nel ricorso in ordine a questioni processuali sull'appello cautelare; la decisione ne ha tenuto conto nel quadro delle norme sulla impugnazione.

  • artt. 1140 e 1141 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti in tema di possesso e detenzione; la Corte ha ritenuto che la mera detenzione/ospitalità non costituisce titolo idoneo a fondare l'interesse alla restituzione dell'immobile.

Massime di principio

  • Solo chi ha un interesse concreto e attuale all'ottenimento della restituzione del bene (cioè un titolo che legittimi la restituzione in suo favore) è legittimato a proporre appello cautelare avverso provvedimenti che dispongono o confermano misure cautelari reali.
  • La semplice occupazione o detenzione di fatto, anche se accompagnata da una dichiarazione di disponibilità all'ospitalità da parte del legittimo assegnatario, non costituisce in sè un titolo idoneo a fondare l'interesse alla restituzione dell'immobile come effetto del dissequestro.
  • La circostanza che il decreto di sequestro sia stato depositato in cancelleria o che sia stato disposto l'atto di esecuzione non equivale automaticamente a riconoscere legittimazione processuale a tutti gli occupanti non proprietari; l'ammissibilità dell'impugnazione si valuta sulla base dell'interesse alla restituzione.
  • Quando si contesta l'illegittimità di un sequestro senza essere titolari del bene, è necessario acquisire e allegare documentazione che dimostri un diritto diretto di ottenere la restituzione (es. titolo assegnatizio intestato a chi trasferisce la disponibilità in modo effettivo e traslativo), altrimenti il gravame rischia di essere dichiarato inammissibile.
  • In situazioni analoghe è preferibile, prima di proporre appelli cautelari, valutare rimedi alternativi o tempestivamente chiedere provvedimenti che tutelino la persona (es. provvedimenti urgenti, mediazione con il legittimo assegnatario, o impugnazioni fondate su un titolo che renda concreto l'interesse alla restituzione).

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