Cassazione Civile, Ordinanza n. 27055/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che, confermando la CTP, aveva annullato l'intimazione di pagamento relativa a diciannove cartelle esattoriali. La controversia riguardava la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo: il giudice di merito aveva ritenuto che i tributi (IRPEF e IVA) fossero soggetti a prescrizione decennale, mentre interessi e sanzioni fossero soggetti a prescrizione quinquennale. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato la violazione dell'art. 2946 c.c. e degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato il termine quinquennale alle sanzioni e agli interessi. Con il secondo motivo ha censurato la falsa applicazione degli artt. 20, comma 3, e 24, comma 1, del D.Lgs. n. 472 del 1997, insistendo sulla corretta individuazione del regime prescrizionale delle sanzioni tributarie e degli interessi. Il contribuente non si è costituito in cassazione.
La decisione
La Corte ha riunito e trattato congiuntamente i due motivi, ritenendoli infondati alla luce del consolidato orientamento di legittimità: i crediti tributari IRPEF e IVA sono soggetti, in via generale, a prescrizione decennale; invece interessi e sanzioni, quando non vi sia un titolo giudiziale definitivo, si prescrivono nel termine quinquennale. Poiché la cartella/intimazione non risultava fondata su sentenza passata in giudicato, la CTR aveva correttamente applicato il termine quinquennale a interessi e sanzioni. Il ricorso è stato quindi rigettato. La Corte ha inoltre precisato che non occorreva provvedere sulle spese di lite per la mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stata la norma processuale utilizzata per veicolare i motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
richiamato dall'Agenzia per contestare la prescrizione decennale; la Corte ribadisce che i crediti tributari sono in linea generale soggetti a prescrizione ordinaria decennale, salvo diverse previsioni di legge.
richiamato dalla Corte come base del termine quinquennale per gli interessi.
richiamato nel precedente delle Sezioni Unite per affermare che, se la sanzione deriva da sentenza passata in giudicato, opera la prescrizione decennale dell'actio iudicati.
art. 20, D.Lgs. n. 472 del 1997
per le sanzioni tributarie non coperte da giudicato si applica la prescrizione quinquennale.
art. 24, D.Lgs. n. 472 del 1997
richiamato dall'Agenzia come norma asseritamente mal applicata dalla CTR in tema di sanzioni tributarie.
Massime di principio
- I crediti tributari relativi a IRPEF e IVA, in difetto di una disciplina speciale, sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale.
- Le sanzioni tributarie non definitive e non fondate su una sentenza passata in giudicato si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 472 del 1997.
- Gli interessi dovuti su crediti tributari si prescrivono nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c.
- Se la sanzione tributaria trae titolo da una sentenza passata in giudicato, si applica la prescrizione decennale dell'actio iudicati ex art. 2953 c.c.
- In sede di legittimità, motivi di ricorso formalmente distinti ma diretti a contestare il medesimo regime prescrizionale possono essere esaminati congiuntamente quando sono logicamente connessi.
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