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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23129/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, li aveva condannati per furto aggravato e li aveva ritenuti solidalmente obbligati al risarcimento di €575.000,00. Le censure principali vertono sulla qualificazione giuridica dei fatti (contestazione che si tratti di furto piuttosto che di appropriazione indebita per operazioni operate dall'imputato in forza di procura ma 'ultra vires'), sulla contraddittorietà e insufficienza della motivazione, sulla quantificazione della somma oggetto del reato e della provvisionale, nonché su vizi nella commisurazione della pena. Cinausero deduce altresì che non vi fu sottrazione dei fondi stornati in quanto confluiti su conto intestato alla stessa persona offesa; Bertini contesta invece la ricostruzione degli addebiti e la qualificazione del suo comportamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le censure sulla qualificazione giuridica: ha affermato il principio secondo cui le condotte di chi, avendo facoltà di operare su conto altrui per procura, agisca 'ultra vires' (oltre i limiti della procura) devono essere sussunte nel reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e non in quello di furto (art. 624 c.p.), perché l'accesso al conto mediante procura determina il possesso penalistico delle somme. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte d'appello di Firenze, riservando la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha quindi accolto il gravame in ordine alla errata qualificazione ex art. 646/624 e la conseguente applicazione del diritto; ha assorbito le altre doglianze.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Se un soggetto può operare su un conto altrui per procura e poi agisce oltre i limiti della procura (senza documentazione giustificativa), la sua condotta tende a qualificarsi come appropriazione indebita e non come furto
  • Il furto richiede lo spossessamento: lo storno o il trasferimento di somme su conti intestati alla stessa persona non determina necessariamente spossessamento e quindi non sempre integra furto
  • Per determinare la fattispecie rileva la nozione di possesso penalistico: esiste quando vi sia una disponibilità autonoma e la possibilità di signoreggiare la cosa al di fuori della vigilanza del titolare
  • Nel rapporto di mandato (con o senza rappresentanza) il mandatario che utilizza le somme per scopi propri configura appropriazione indebita, salvo che sussista un legittimo diritto di ritenzione
  • In valutazioni pratiche occorre verificare: i limiti espressi nella procura, la documentazione giustificativa delle operazioni, l'intestazione dei conti e se i trasferimenti hanno realmente sottratto la disponibilità al titolare
  • Vanno considerate anche questioni processuali correlate come la prescrizione per condotte antecedenti e la correttezza formale degli atti difensivi (termini per depositi/conclusioni)

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