Cassazione Penale, Sentenza n. 23129/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, li aveva condannati per furto aggravato e li aveva ritenuti solidalmente obbligati al risarcimento di €575.000,00. Le censure principali vertono sulla qualificazione giuridica dei fatti (contestazione che si tratti di furto piuttosto che di appropriazione indebita per operazioni operate dall'imputato in forza di procura ma 'ultra vires'), sulla contraddittorietà e insufficienza della motivazione, sulla quantificazione della somma oggetto del reato e della provvisionale, nonché su vizi nella commisurazione della pena. Cinausero deduce altresì che non vi fu sottrazione dei fondi stornati in quanto confluiti su conto intestato alla stessa persona offesa; Bertini contesta invece la ricostruzione degli addebiti e la qualificazione del suo comportamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le censure sulla qualificazione giuridica: ha affermato il principio secondo cui le condotte di chi, avendo facoltà di operare su conto altrui per procura, agisca 'ultra vires' (oltre i limiti della procura) devono essere sussunte nel reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e non in quello di furto (art. 624 c.p.), perché l'accesso al conto mediante procura determina il possesso penalistico delle somme. Ha quindi annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte d'appello di Firenze, riservando la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha quindi accolto il gravame in ordine alla errata qualificazione ex art. 646/624 e la conseguente applicazione del diritto; ha assorbito le altre doglianze.
Norme richiamate
Il furto richiede lo spossessamento della cosa altrui; la Corte ricorda che non è furto quando chi dispone aveva, per procura, possesso penalistico delle somme e agisca oltre i limiti della procura
art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)
La Corte afferma che l'uso 'ultra vires' di somme su conto altrui da parte di chi ha procura integra appropriazione indebita, perché sussiste possesso penalistico e successiva destinazione delle somme a fini propri
art. 61, nn. 5, 7 e 11 cod. pen. (aggravanti)
Richiamate nella motivazione d'appello e di primo grado: in particolare l'aggravante dell'abuso di prestazione d'opera (n.11) può operare quando sussistono obblighi fiduciari o di facere
art. 85 cod. pen. (non imputabilità)
Riferito allo stato processuale della persona offesa Kumara (ritenuto non imputabile), rilevante per il contesto fattuale e per il ruolo del mandatario/procuratore
art. 1704, 1705, 1706 cod. civ. (istituto del mandato)
La giurisprudenza civile e penale richiamata distingue mandato con e senza rappresentanza e spiega che, ai fini penali, il mandatario che si appropria di cose o denaro ricevuti nell'esecuzione del mandato può integrare appropriazione indebita indipendentemente dalla forma del mandato
art. 1713 e art. 1721 cod. civ. (obblighi del mandatario e diritto di ritenzione)
Richiamati per valutare limiti della legittima ritenzione del mandatario e per escludere, salvo casi particolari, un diritto che giustifichi la trattenuta delle somme
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conclusioni scritte nei giudizi di legittimità)
Norma procedurale invocata in relazione ai termini per il deposito delle conclusioni scritte: alcune conclusioni difensive sono state ritenute inammissibili per tardività
Massime di principio
- Se un soggetto può operare su un conto altrui per procura e poi agisce oltre i limiti della procura (senza documentazione giustificativa), la sua condotta tende a qualificarsi come appropriazione indebita e non come furto
- Il furto richiede lo spossessamento: lo storno o il trasferimento di somme su conti intestati alla stessa persona non determina necessariamente spossessamento e quindi non sempre integra furto
- Per determinare la fattispecie rileva la nozione di possesso penalistico: esiste quando vi sia una disponibilità autonoma e la possibilità di signoreggiare la cosa al di fuori della vigilanza del titolare
- Nel rapporto di mandato (con o senza rappresentanza) il mandatario che utilizza le somme per scopi propri configura appropriazione indebita, salvo che sussista un legittimo diritto di ritenzione
- In valutazioni pratiche occorre verificare: i limiti espressi nella procura, la documentazione giustificativa delle operazioni, l'intestazione dei conti e se i trasferimenti hanno realmente sottratto la disponibilità al titolare
- Vanno considerate anche questioni processuali correlate come la prescrizione per condotte antecedenti e la correttezza formale degli atti difensivi (termini per depositi/conclusioni)
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