Cassazione Civile, Ordinanza n. 12664/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte dei conti centrale d’appello che aveva confermato la sua condanna, in solido con la società rappresentata, al risarcimento in favore della Regione Abruzzo per danno patrimoniale e danno da disservizio, in relazione a due finanziamenti concessi nell’ambito del DOCUP Abruzzo 2000-2006 e poi revocati e non restituiti. In ricorso ha dedotto, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c., sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice contabile e la spettanza della controversia al giudice ordinario. Secondo la tesi difensiva, mancava un rapporto di servizio tra la società e la pubblica amministrazione, perché la società non sarebbe stata organicamente inserita nell’apparato pubblico né funzionalmente collegata all’attività dell’ente, avendo ricevuto i fondi per finalità privatistiche di sviluppo aziendale e di contatto con la clientela. In via preliminare, la Corte ha anche esaminato e respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per notificazione alla procura regionale anziché alla procura generale, ritenendo la notifica nulla ma sanata dal deposito di memoria da parte del P.G.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità, affermando che la notifica del ricorso alla procura regionale della Corte dei conti, anziché alla procura generale, era nulla ma non inesistente e comunque sanata per raggiungimento dello scopo. Nel merito, ha confermato la giurisdizione contabile: il privato che riceve contributi o finanziamenti pubblici si inserisce nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici e instaura un rapporto di servizio con la P.A.; pertanto, se utilizza o trattiene indebitamente le somme frustando la finalità pubblica, risponde per danno erariale davanti alla Corte dei conti. Nel caso concreto, l’appropriazione e lo sviamento dei contributi, non restituiti dopo la revoca, nonché la vanificazione delle risorse impiegate per la gestione delle pratiche, sono stati ritenuti sufficienti a radicare la giurisdizione contabile. La Corte ha infine disposto nulla sulle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come norma invocata dal ricorrente per contestare la giurisdizione del giudice contabile; la Corte ne esclude la violazione perché ritiene sussistente la giurisdizione della Corte dei conti.
È richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio con memoria.
È richiamato nelle conclusioni scritte del Pubblico Ministero presso la Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della giurisdizione contabile, il soggetto privato che riceve contributi o finanziamenti pubblici può instaurare un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione quando si inserisce, anche solo funzionalmente, nel procedimento volto alla realizzazione di finalità pubbliche.
- La giurisdizione della Corte dei conti sussiste anche se il beneficiario del contributo non è organicamente inserito nell’apparato amministrativo, purché sia partecipe delle finalità pubbliche sottese all’erogazione.
- Per radicare la responsabilità erariale non è necessario che il beneficiario abbia formalmente presentato la domanda di finanziamento o che l’uso della risorsa sia stato diversamente impiegato in modo materiale; è sufficiente l’indebita percezione e la frustrazione dello scopo pubblico perseguito dall’amministrazione.
- La notificazione del ricorso per cassazione alla procura regionale della Corte dei conti, anziché alla procura generale, è nulla e non inesistente; la nullità è sanata dal raggiungimento dello scopo quando la Procura generale si costituisce e svolge difesa nel giudizio di legittimità.
- Quando il giudizio di cassazione riguarda la Corte dei conti e la parte resistente ha natura di parte formale, non si provvede sulle spese di lite.
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