Cassazione Penale, Sentenza n. 24942/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di revoca della confisca di un autocarro utilizzato per il reato di trasporto illecito di rifiuti. La ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione degli artt. 240 c.p. e 199 c.p.p., sostenendo la propria estraneità al reato per essere divenuta in buona fede proprietaria del mezzo solo successivamente ai fatti e che il giudice aveva erratamente ravvisato continuità tra la Cometalf Srl (proprietaria all'epoca del reato) e la Italmetalli Srl senza considerare i passaggi intermedi di proprietà e le effettive date di cambio di amministrazione e di quote. Inoltre si contestava l'utilizzo, senza il previsto avviso, di dichiarazioni rese dalla ricorrente come "prossimo congiunto"
La decisione
La Corte ha ritenuto la doglianza relativa all'art. 199 c.p.p. generica e non documentata, ma ha accolto il rilievo sul vizio di motivazione: l'ordinanza impugnata aveva valutato la presunta continuità d'impresa senza considerare i passaggi intermedi di proprietà e le situazioni societarie alla data rilevante (il momento dell'acquisto da parte della terza che pretende la buona fede), valutando invece fatti sopravvenuti anni dopo. Per tali motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Brindisi per nuovo esame, con la precisazione che la verifica della buona fede del terzo va valutata alla data in cui questi ha acquisito la proprietà del mezzo e che devono essere esaminate le vicende intermedie
Norme richiamate
Norma procedurale richiamata quale base dell'ordinanza de plano impugnata (procedura in materia di esecuzione). Il provvedimento iniziale era stato adottato ai sensi di questa disposizione
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla confisca obbligatoria per reati ambientali/illecita gestione dei rifiuti; dalla sentenza emerge che la questione centrale è la valutazione della confisca obbligatoria rispetto all'eventuale buona fede del terzo acquirente
Norma processuale concernente il trattamento delle dichiarazioni rese da prossimi congiunti; la ricorrente lamentava violazione per uso di sue dichiarazioni senza il previsto avviso, ma la Corte ha ritenuto la doglianza generica per mancanza di precisazioni sul contesto e sull'utilizzo delle dichiarazioni
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 23818 del 29/03/2019 (Rv. 275978)
Principio richiamato che impone al terzo estraneo all'illecito l'onere di provare la propria buona fede e che l'uso illecito del mezzo fosse a lui ignoto e non riconducibile a sua negligenza, ai fini dell'evitare la confisca obbligatoria
Massime di principio
- In materia di confisca per reati di gestione illecita dei rifiuti il terzo che acquisisce il bene gravato dalla confisca deve dimostrare la propria buona fede al momento dell'acquisto; non basta provare un'effettiva titolarità successiva senza verificare la data e le circostanze dell'acquisizione
- Il giudice deve valutare la catena di passaggi di proprietà e la situazione societaria esistente alla data dell'acquisto effettuato dal terzo, non esclusivamente la situazione sopravvenuta al momento dell'esecuzione
- Documenti ufficiali (visure camerali storiche, atti di cessione, note di vendita) e la ricostruzione dei passaggi intermedi sono decisivi per dimostrare l'assenza di collegamenti con l'autore del reato e la buona fede dell'acquirente
- Le censure procedurali relative all'utilizzo di dichiarazioni (es. richiamo all'art. 199 c.p.p.) devono essere concrete e dettagliate: occorre indicare il contesto in cui furono rese le dichiarazioni, i legami di parentela contestati e il modo in cui tali dichiarazioni sono state utilizzate nel procedimento
- Una motivazione che non considera fatti documentali rilevanti e temporali (es. date di nomina degli amministratori o di cessione delle quote) può essere qualificata come illogica e comportare annullamento e rinvio per nuovo esame
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