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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21303/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato, agendo quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, aveva proposto opposizione contro la revoca dell’ammissione al beneficio disposta dal giudice di pace nel procedimento in cui era stato rigettato il ricorso dell’interessato avverso un decreto di espulsione. Il Tribunale di Roma aveva accolto l’opposizione, ma aveva omesso di provvedere sulle spese del procedimento, motivando tale omissione con la contumacia dell’amministrazione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione si denuncia violazione delle norme sul riparto delle spese nel giudizio civile, sostenendosi che non era consentita una compensazione fuori dei casi previsti dalla legge e che la mancata attività difensiva del Ministero non costituiva, da sola, giusto motivo per derogare al principio di soccombenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, quando propone opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi, agisce in forza di una autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; pertanto la liquidazione degli onorari del procedimento e l’eventuale obbligo di pagamento delle spese sono disciplinati dagli artt. 91 e 92 c.p.c. In tale quadro, il solo fatto che il Ministero intimato sia rimasto contumace o non abbia svolto attività difensiva non integra, di per sé, un giusto motivo per compensare le spese. Di conseguenza l’ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 84 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come base normativa per l’opposizione proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come norma che disciplina l’opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come norma applicabile alla regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza

  • art. 92, commi 1 e 2, c.p.c.

    richiamato come disciplina delle ipotesi eccezionali di compensazione delle spese, non ampliabili oltre i casi previsti dalla legge

Massime di principio

  • Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che promuove opposizione contro il decreto di liquidazione dei compensi agisce in virtù di una legittimazione autonoma, a tutela di un proprio diritto soggettivo patrimoniale.
  • Nel giudizio di opposizione relativo alla liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la regolazione delle spese segue gli artt. 91 e 92 c.p.c., sicché opera il principio di soccombenza salvo i casi di compensazione espressamente previsti dalla legge.
  • La mera contumacia dell’amministrazione intimata o il mancato svolgimento di attività difensiva non costituiscono, da soli, un giusto motivo idoneo a giustificare la compensazione delle spese in deroga al principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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