Cassazione Penale, Ordinanza n. 17767/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello, che aveva affermato la responsabilità per ricettazione, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione, contestando: 1) la motivazione sulla dichiarazione di responsabilità, sostenendo che il ragionamento della Corte territoriale fosse erroneo; 2) il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di speciale tenuità ex art. 62, comma 1, n. 4 c.p. e della diminuzione prevista dall'art. 648, comma 2, c.p.; 3) la mancata applicazione d'ufficio di una pena sostitutiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non specifico perché meramente reiterativo delle censure già respinte in appello; il secondo manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena e il relativo bilanciamento rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, adeguatamente esercitata con riferimento al valore non irrisorio del bene ricettato; il terzo infondato perché il giudice di appello non può applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive in assenza di specifica richiesta devoluta con l'appello, salvo le ipotesi tassative previste dall'art. 597, comma 5, c.p.p.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice della ricettazione; la responsabilità è stata confermata in appello in mancanza di una valida giustificazione sulla legittima provenienza del bene detenuto.
La circostanza attenuante invocata è stata ritenuta non riconoscibile nel caso concreto, anche in ragione del valore non irrisorio del bene oggetto di ricettazione.
La difesa ne invocava l'applicazione; la Corte ha reputato infondato il motivo relativo al trattamento sanzionatorio.
Richiamato quale criterio per la graduazione della pena e l'esercizio della discrezionalità del giudice di merito.
Richiamato quale parametro per la determinazione della pena in concreto.
Delimita i casi tassativi in cui il giudice di appello può intervenire d'ufficio sulle sanzioni sostitutive; fuori da tali ipotesi manca il potere officioso.
Il potere discrezionale di sostituire la pena detentiva è circoscritto dal principio devolutivo dell'appello e dalle ipotesi tassative previste dalla legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre pedissequamente censure già dedotte e disattese in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- La censura sulla responsabilità è specifica solo se si misura con gli argomenti della sentenza impugnata e indica in modo argomentato gli errori logici o giuridici del ragionamento decisorio.
- In tema di ricettazione, la mancata giustificazione della lecita provenienza del bene rinvenuto in possesso dell'imputato può integrare un rilevante elemento di prova a sostegno della responsabilità.
- La valutazione della pena e del riconoscimento delle attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione faccia riferimento a elementi concreti e significativi del caso, come il valore del bene.
- Il giudice di appello non può applicare d'ufficio sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se sul punto non vi è stata una specifica e motivata devoluzione con l'atto di appello, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge.
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