Cassazione Penale, Sentenza n. 43419/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato impugnava la sentenza della Corte di appello di Firenze per vizio di motivazione e manifesta illogicità, denunciando la mancata applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entita' introdotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024 in relazione al reato di rapina (art. 628 c.p.). Il ricorrente censurava il giudice del rinvio per non aver rideterminato il trattamento sanzionatorio tenendo conto della nuova disposizione attenuante.
La decisione
Il ricorso e' stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che: 1) la declaratoria della Corte Costituzionale introduce la circostanza attenuante del fatto di lieve entita' per il reato di rapina; 2) se la sentenza costituzionale e' intervenuta nelle more del giudizio di appello, l'imputato doveva sollecitare l'applicazione della nuova attenuante dinanzi al giudice di rinvio (che dispone di potere officioso ex art. 597, comma 5, c.p.p. ma di natura discrezionale); 3) la mancata richiesta in sede di merito preclude, in linea generale, la deduzione per la prima volta in Cassazione di un'omessa applicazione di tale attenuante; 4) la stessa motivazione di merito indicava elementi concreti contrari al carattere lieve del fatto (danno/profitto di euro 1.259, modalita' violente contro agenti e commessione del delitto in concorso), giustificando comunque la non concessione dell'attenuante. Conseguentemente il ricorso e' infondato e il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale delle parti di questa norma nella parte che non prevedeva la diminuzione della pena fino a un terzo quando il fatto risulti di lieve entita', introducendo cosi' una circostanza attenuante specifica per la rapina
Corte Costituzionale, sentenza n. 86 del 2024
Sentenza a contenuto additivo che ha introdotto per il reato di rapina la circostanza attenuante del fatto di lieve entita' (diminuzione della pena non superiore a un terzo) eche impone l'immediata disapplicazione della norma incompatibile con la Costituzione
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice, anche in sede di appello, il potere di applicare d'ufficio una o piu' circostanze attenuanti; tale potere e' discrezionale e richiede valutazioni di fatto, percio' la sua mancata esercitazione non sempre e' sindacabile in Cassazione
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Regola i motivi di cassazione per vizio di motivazione per omissione; la Corte rileva che l'omessa decisione del giudice di merito su questione non sollecitata dalle parti e di natura discrezionale non integra automaticamente questo vizio
Sez. Un. sent. n. 22533 del 25/10/2018 (Salerno)
Principi richiamati sulla natura officiosa ma discrezionale dei poteri del giudice di appello (e sulla non immediata sindacabilita' in Cassazione dell'omessa concessione di benefici non richiesti dalle parti)
art. 136 Cost.
Principio che impone l'immediato adeguamento dei giudici alla declaratoria di incostituzionalita' e la cessazione di efficacia della norma dichiarata incostituzionale; applicato per spiegare il dovere di disapplicare la norma incompatibile con la Costituzione
Norma che disciplina la condanna alle spese dei soggetti soccombenti in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- Se la Corte Costituzionale introduce, con sentenza a contenuto additivo, una nuova attenuante durante il processo di merito, l'imputato che intende avvalersene dovrebbe sollecitarne l'applicazione davanti al giudice di merito per non perdere la possibilita' di controllo in Cassazione
- Il giudice di rinvio (o di appello) ha potere officioso di applicare circostanze attenuanti ex art. 597 c.p.p., ma tale potere e' discrezionale e presuppone valutazioni di fatto: la mancata applicazione senza sollecitazione da parte della difesa difficilmente configura un vizio di motivazione sindacabile in Cassazione
- Quando la Corte Costituzionale pubblica la pronuncia dopo il deposito del ricorso per cassazione, l'imputato puo' comunque avvalersene in Cassazione anche senza motivi aggiunti, purché il giudice di legittimità abbia potuto esaminare il punto; diversamente, se la pronuncia e' intervenuta nelle more del giudizio di appello, la questione va portata in sede di merito
- La valutazione sulla natura di lieve entita' del fatto e' questione tipicamente di merito legata a parametri concreti (danno/profitto, modalita' violente, commessione in concorso, ecc.); elementi che indicano una lesivita' non trascurabile ostano alla concessione dell'attenuante
- L'omessa richiesta di applicazione di benefici o attenuanti in sede di merito rende piu' difficile ottenere il sindacato in Cassazione, salvo che il giudice di merito abbia comunque deciso esplicitamente e in modo palesemente illogico o incongruente
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