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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10826/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società agricola)

La controversia

La controversia nasce dal ritardo nel rilascio di due fondi rustici aggiudicati all'esito di una procedura esecutiva immobiliare e condotti in affitto dalla società agricola. La società aggiudicataria aveva già ottenuto una pronuncia di condanna al rilascio dei terreni e al risarcimento dei danni da ritardo, con rinvio alla separata sede per la quantificazione. Nel giudizio risarcitorio ha chiesto il ristoro del pregiudizio da mancato reddito e dei danni da omessa conservazione e manutenzione dei fondi, con importi distinti riferiti a due diversi fogli catastali. Il Tribunale ha riconosciuto solo una parte del danno, limitatamente al mancato reddito del 2019, detraendo il canone dovuto ex art. 1591 c.c., e ha rigettato il resto; la Corte d'appello ha confermato. In cassazione la società aggiudicataria ha proposto tre motivi, ma la Corte non li ha esaminati nel merito perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: mancata produzione della prova della notifica della sentenza impugnata, pur dichiarata come avvenuta, e comunque notifica del ricorso oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notifica della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto decisivo che, essendo stata la sentenza d'appello notificata e quindi operando il termine breve, la ricorrente avrebbe dovuto depositare entro il termine dell'art. 369 c.p.c. anche la relazione di notificazione della sentenza; tale documento non risultava prodotto. Inoltre ha rilevato che il ricorso per cassazione era stato notificato il 18 giugno 2025, quindi oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza del 22 aprile 2025, scaduto il 16 giugno 2025. Non essendosi costituite le intimate, non sono state liquidate spese. È stato altresì dato atto dell'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto entro il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza impugnata è improcedibile se il ricorrente non deposita, unitamente alla copia autentica della sentenza, anche la relazione di notificazione o la documentazione equivalente della notifica a mezzo PEC.
  • La verifica della improcedibilità per mancato deposito della prova della notificazione della sentenza è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla mancata contestazione della controparte.
  • Se la sentenza impugnata è stata notificata, il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre da tale notifica; il ricorso notificato oltre il sessantesimo giorno è tardivo.
  • Nel ritardato rilascio di un bene locato o detenuto senza titolo, il giudice di merito può operare la detrazione del canone dovuto ex art. 1591 c.c. dal danno da mancato reddito, ai fini della liquidazione del pregiudizio subito dal proprietario o aggiudicatario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione commerciale
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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