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Sentenza

Sentenza n. 1433/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensiva dell’efficacia del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione con cui veniva rigettata l’istanza di emersione dal lavoro irregolare, presentata ai sensi dell’art. 103, comma I, D.L. 34/2020, nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente.

Giustizia amministrativa202503277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dello Sportello Unico per l’Immigrazione sull’istanza di emersione dal lavoro irregolare

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione con cui era stata rigettata l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, nonché gli atti connessi, presupposti e conseguenti. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato, con nota depositata il 10 marzo 2026, di non conservare interesse alla definizione del ricorso.

La decisione

Il TAR, dopo avere sentito le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ritenuto sussistenti i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della dichiarazione espressa del ricorrente. La difesa erariale non ha replicato sul punto. Le spese sono state compensate tra le parti per giusti motivi, individuati nelle peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

    emersione dal lavoro irregolare

    Norma indicata quale base giuridica dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare; il giudizio non contiene una valutazione di merito sulla sua applicazione.

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata all’esito della fase cautelare, previa audizione delle parti.

Massime di principio

  • La dichiarazione del ricorrente di non conservare interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando non emergano ragioni per dubitare della sua attualità e rilevanza.
  • Il ricorso può essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. all’esito della fase cautelare, purché le parti siano sentite sulla possibilità di una definizione immediata.
  • La sopravvenuta carenza di interesse comporta la definizione processuale del giudizio senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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