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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29591/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., prendendo atto della rituale rinuncia all'impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo la causa di inammissibilità ascrivibile a colpa del ricorrente.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sciacca resa all'esito di giudizio abbreviato condizionato, aveva rideterminato la pena per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolemico, commesso in Partanna il 15 settembre 2019, in mesi tre di arresto ed euro 750 di ammenda, confermando il resto della decisione. Contro tale sentenza l'imputato proponeva ricorso per cassazione tramite il difensore, deducendo un unico motivo di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 179 e 525 c.p.p. Successivamente, però, perveniva atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore di fiducia e procuratore speciale del ricorrente, senza indicazione delle ragioni della rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La rituale rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro della dedotta nullità processuale.

  • art. 525 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro della dedotta nullità processuale.

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    È il testo normativo sul quale è fondato il reato contestato, indicato come rifiuto di sottoporsi ad accertamento alcolemico.

  • Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, con definizione del giudizio senza esame dei motivi dedotti.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da una condotta imputabile al ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • In presenza di rinuncia validamente formulata da difensore munito di procura speciale, la Corte non procede alla verifica del merito dei motivi di ricorso già proposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiNullità processuale

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