Cassazione Penale, Ordinanza n. 20788/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel ricorso proposto nell'interesse dell'imputato si censurava la sentenza della Corte d'appello di Milano per due profili: primo, violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; secondo, difetto di motivazione per il mancato riconoscimento dei benefici di legge. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo aspecifico, perché non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, e comunque infondato, ricordando che il giudice di merito può motivare il diniego delle attenuanti generiche valorizzando solo gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Quanto al secondo motivo, lo ha reputato infondato poiché la Corte territoriale aveva fondato il diniego dei benefici su argomentazioni logiche: i numerosi precedenti penali dell'imputato, anche riconducibili ai suoi plurimi alias, e la consistenza delle condanne già riportate, ben oltre i limiti di legge, elementi dai quali era stato desunto un giudizio prognostico sfavorevole circa la futura astensione dal reato.
Norme richiamate
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti quelli prospettati dalle parti.
I benefici di legge possono essere negati sulla base di una prognosi sfavorevole di futura reiterazione del reato, desunta da precedenti penali e dalla personalità dell'imputato.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso contro il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame ogni elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- Il diniego dei benefici di legge è sorretto da motivazione immune da illogicità quando si fonda su precedenti penali numerosi e sulla personalità dell'imputato, da cui sia desunta una prognosi negativa sulla futura commissione di reati.
- La valutazione sulla concedibilità dei benefici di legge rientra nel merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione della decisione di merito non presenti manifeste illogicità.
Come è indicizzato
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