Cassazione Penale, Ordinanza n. 10713/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il ricorso è stato proposto contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di trattenimento della corrispondenza. Il detenuto lamentava che la decisione impugnata non avesse valutato lo specifico contenuto della missiva e avesse desunto il pericolo derivante dall'inoltro soltanto dalla natura del mittente e del destinatario. In sostanza, sosteneva che mancasse una motivazione concreta sul contenuto della lettera e che il controllo fosse stato fondato in modo astratto sulla qualità soggettiva dei corrispondenti, chiedendo una diversa lettura degli elementi di fatto posti a base del provvedimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata contenesse una motivazione sufficiente, perché aveva indicato elementi concreti idonei a far ritenere che l'inoltro della lettera potesse costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, il testo della missiva presentava espressioni interpretabili come suggerimenti a soluzioni illecite, provenienti da un mittente anch'egli detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen. La Corte ha quindi rilevato che il provvedimento aveva correttamente individuato il rischio che la corrispondenza tra i due detenuti fungesse da strumento di comunicazione e coltivazione di relazioni illecite. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La corrispondenza del detenuto sottoposto al regime speciale può essere trattenuta/non inoltrata quando la decisione sia motivata, anche sinteticamente, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare del contenuto apparente della missiva e del rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Richiamata come fonte dell'ordinamento penitenziario e del regime speciale applicato al mittente detenuto.
Non citato espressamente nel testo, non determinabile.
Massime di principio
- Nel controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto al regime speciale, la decisione di non inoltro è legittima se sorretta da una motivazione, anche sintetica, fondata su elementi concreti e non su mere presunzioni astratte.
- Il giudizio di pericolosità può fondarsi non solo sul tenore letterale della missiva, ma anche sulla sua idoneità, letta nel contesto, a fungere da veicolo di comunicazioni illecite o di relazioni criminali.
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si risolva nella richiesta di rivalutare il merito degli elementi fattuali posti a base del provvedimento, quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e non illogica.
- Ai fini del trattenimento della corrispondenza può rilevare anche un giudizio di inaffidabilità soggettiva del mittente o del destinatario, ove supportato da elementi concreti e inserito nel bilanciamento tra esigenze ostensive e investigative.
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