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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27032/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utilizzatore)

La controversia

L’utilizzatore aveva stipulato un leasing relativo a una Mercedes C/200 e, in prossimità della scadenza, aveva ricevuto dalla società concedente una comunicazione di “opzione finale”, che prospettava la restituzione del veicolo, il riscatto oppure un nuovo contratto mediante rifinanziamento. L’utilizzatore affermava di avere optato per il rinnovo e trasmesso la documentazione richiesta; la società avrebbe poi comunicato il 23 gennaio 2015 l’“esito positivo dell’operazione”, inviando documentazione contrattuale, ma avrebbe continuato a richiedere ulteriori documenti senza concludere l’operazione. Con e-mail dell’8 settembre 2016 la società aveva sostenuto che il contratto era risolto dal luglio 2014 e chiesto la restituzione dell’auto. L’utilizzatore chiedeva la risoluzione per grave inadempimento e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, anche equitativamente, lamentando difficoltà nell’uso del veicolo per gli spostamenti professionali. Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 188/2022, aveva rigettato le domande, ritenendo il contratto scaduto, le condotte successive alla scadenza e i danni allegati genericamente e non provati; aveva inoltre rilevato la mancata restituzione dell’auto e l’assenza di prova della necessità di ricorrere a veicoli a noleggio o a mezzi alternativi. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 123/2024 depositata il 20 febbraio 2024, aveva dichiarato ammissibile l’appello ma lo aveva rigettato, qualificando le interlocuzioni come dirette alla possibile stipula di un nuovo contratto, escludendo la responsabilità precontrattuale e confermando la carenza di prova dei danni e la statuizione sulle spese di primo grado. In Cassazione l’utilizzatore ha proposto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 132, n. 4, c.p.c. e degli artt. 1175, 1453 e 1375 c.c., per omessa valutazione della mancata contestazione dei fatti e della comunicazione dell’esito positivo e dell’invio della documentazione, che avrebbero dimostrato il rifinanziamento; (2) omesso esame della comunicazione dell’esito positivo e della conseguente rinegoziazione, con richiamo ai nuovi contratti indicati nel ricorso; (3) nullità e violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1453 c.c., perché la Corte d’appello avrebbe confuso scadenza naturale e risoluzione e non avrebbe considerato la successiva rinegoziazione; (4) violazione degli artt. 1453, 1337, 1376, 1375, 1324, 1175 e 1226 c.c., per avere escluso la responsabilità della società nonostante la richiesta dell’opzione, la ricezione dei documenti, la comunicazione dell’esito positivo e il successivo mancato perfezionamento o chiarimento delle ragioni ostative, con conseguente richiesta di risarcimento anche equitativo.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente e in via preliminare il terzo e il quarto motivo, accogliendoli per quanto di ragione. Ha rilevato che la motivazione d’appello, pur dando atto dell’opzione di rinnovo, della documentazione scambiata e della comunicazione del 23 gennaio 2015 dell’esito positivo del rifinanziamento, aveva negato sia l’inadempimento del contratto originario sia ogni responsabilità nella successiva fase di rinegoziazione, senza chiarire quale fosse l’effettiva ratio decidendi e con una trama argomentativa non logicamente coerente. La risoluzione presuppone un contratto perfezionato ed efficace e l’inadempimento di obblighi da esso derivanti; la responsabilità precontrattuale riguarda invece la violazione dei doveri di buona fede e correttezza nella fase delle trattative e della formazione del vincolo. Il giudice d’appello avrebbe quindi dovuto distinguere i due piani e verificare la condotta tenuta nella fase diretta al rinnovo, anche quanto all’eventuale affidamento qualificato ingenerato e poi disatteso senza giustificazione. Il primo e il secondo motivo sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che dovrà accertare se esistesse un contratto valido ed efficace, originario, rinnovato o nuovo, suscettibile di risoluzione per inadempimento, oppure se la vicenda ricada nella fase delle trattative e integri responsabilità precontrattuale; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1337 c.c.

    Ne consegue che, qualora il giudice escluda la perdurante efficacia o il perfezionamento del contratto addotto ai fini della risoluzione, deve nondimeno verificare, ove la questione sia stata proposta, se la condotta tenuta nella fase diretta al rinnovo, alla rinegoziazione o al rifinanziamento del rapporto – nel caso di specie mediante sollecitazione dell’opzione dell’altra parte, ricezione della documentazione, invio di modulistica contrattuale e comunicazione dell’esito positivo dell’operazione - abbia ingenerato o mantenuto un affidamento qualificato sulla positiva conclusione dell’operazione, poi disatteso senza giustificazione, integrando responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 c.c.

    Quando non risulti perfezionato o ancora efficace il contratto di cui si chiede la risoluzione, il giudice deve comunque esaminare, se dedotta, la condotta tenuta nelle trattative per il rinnovo o il rifinanziamento e verificare se abbia ingenerato o mantenuto un affidamento qualificato sulla conclusione dell’operazione, successivamente disatteso senza giustificazione.

  • art. 1453 c.c.

    La domanda di risoluzione per inadempimento e la domanda di risarcimento da responsabilità precontrattuale presuppongono piani giuridici distinti: la prima postula l’esistenza di un contratto già perfezionato ed efficace e l’inadempimento di obbligazioni da esso nascenti; la seconda attiene alla violazione dei doveri di buona fede, correttezza e lealtà nella fase delle trattative e della formazione del vincolo.

    La risoluzione per inadempimento può essere esaminata soltanto in presenza di un contratto perfezionato ed efficace e di obbligazioni contrattuali inadempiute; non può fondarsi sulla sola violazione di doveri propri della fase precontrattuale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass., Sez. Un. nn. 8053 e 8054 del 2014 e n. 22232 del 2016, oltre a successive conformi), a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”, per cui è denunciabile soltanto l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza stessa della motivazione.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alle anomalie che incidono sull’esistenza stessa della motivazione e assumono rilievo costituzionale; vi rientrano, tra l’altro, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione obiettivamente incomprensibile.

  • art. 1175 c.c.

    La domanda di risoluzione per inadempimento e la domanda di risarcimento da responsabilità precontrattuale presuppongono piani giuridici distinti: la prima postula l’esistenza di un contratto già perfezionato ed efficace e l’inadempimento di obbligazioni da esso nascenti; la seconda attiene alla violazione dei doveri di buona fede, correttezza e lealtà nella fase delle trattative e della formazione del vincolo.

    La decisione richiama i doveri di correttezza nel distinguere la responsabilità relativa agli obblighi contrattuali da quella derivante dalla condotta nella fase delle trattative; non ricava da questa norma una regola autonoma ulteriore.

  • art. 1375 c.c.

    La domanda di risoluzione per inadempimento e la domanda di risarcimento da responsabilità precontrattuale presuppongono piani giuridici distinti: la prima postula l’esistenza di un contratto già perfezionato ed efficace e l’inadempimento di obbligazioni da esso nascenti; la seconda attiene alla violazione dei doveri di buona fede, correttezza e lealtà nella fase delle trattative e della formazione del vincolo.

    La disposizione è richiamata nel quadro dei doveri di buona fede e correttezza da verificare nella vicenda negoziale; la Corte rinvia al giudice di merito l’accertamento della condotta complessiva della società nella fase di rinnovo.

  • art. 1226 c.c.

    Una siffatta motivazione non consente di comprendere quale sia l’effettiva ratio decidendi.

    La norma è stata dedotta dal ricorrente in relazione alla liquidazione equitativa del danno, ma la Corte non ne ha definito l’applicazione, avendo cassato la decisione per la necessità di un nuovo esame.

  • art. 115 c.p.c.

    Una siffatta motivazione non consente di comprendere quale sia l’effettiva ratio decidendi.

    La norma è stata invocata nei motivi di ricorso, ma la Corte non ha deciso autonomamente la censura, rimasta assorbita insieme agli altri motivi non esaminati.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass., Sez. Un. nn. 8053 e 8054 del 2014 e n. 22232 del 2016, oltre a successive conformi), a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al “minimo costituzionale”, per cui è denunciabile soltanto l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza stessa della motivazione.

    La motivazione è sindacabile quando l’anomalia rilevata incide sull’esistenza stessa della motivazione; la Corte ha riscontrato nel caso una motivazione non logicamente coerente e tale da non rendere comprensibile l’effettiva ratio decidendi.

  • art. 1376 c.c.

    Il giudice del rinvio dovrà, anzitutto, accertare se, alla luce delle risultanze processuali, tra le parti fosse configurabile un contratto valido ed efficace - originario, rinnovato o nuovo - dal quale potessero derivare obbligazioni poi rimaste gravemente inadempiute, con valutazione rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c.; ovvero, se la vicenda successiva alla comunicazione della “opzione finale” e dell’“esito positivo della operazione” possa essere ricondotta e considerata agli effetti giuridici (art. 1337 c.c.) sul diverso piano delle trattative dirette ad un rinnovo dell’assetto negoziale.

    La norma è stata indicata nel quarto motivo, ma la Corte non ne ha interpretato autonomamente la portata; ha demandato al giudice di rinvio l’accertamento dell’eventuale perfezionamento di un contratto originario, rinnovato o nuovo.

  • art. 1324 c.c.

    Il giudice del rinvio dovrà, anzitutto, accertare se, alla luce delle risultanze processuali, tra le parti fosse configurabile un contratto valido ed efficace - originario, rinnovato o nuovo - dal quale potessero derivare obbligazioni poi rimaste gravemente inadempiute, con valutazione rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c.; ovvero, se la vicenda successiva alla comunicazione della “opzione finale” e dell’“esito positivo della operazione” possa essere ricondotta e considerata agli effetti giuridici (art. 1337 c.c.) sul diverso piano delle trattative dirette ad un rinnovo dell’assetto negoziale.

    La disposizione è stata citata dal ricorrente, ma non è stata oggetto di una specifica interpretazione della Corte.

Massime di principio

  • La domanda di risoluzione per inadempimento presuppone un contratto perfezionato ed efficace e l’inadempimento di obbligazioni da esso derivanti; la responsabilità precontrattuale riguarda invece la violazione dei doveri di buona fede, correttezza e lealtà nella fase delle trattative e della formazione del vincolo.
  • Quando il giudice esclude la perdurante efficacia o il perfezionamento del contratto posto a fondamento della domanda di risoluzione, deve comunque esaminare, se la questione è stata proposta, l’eventuale responsabilità precontrattuale per la condotta tenuta nelle trattative dirette al rinnovo, alla rinegoziazione o al rifinanziamento.
  • La sollecitazione dell’opzione dell’altra parte, la ricezione della documentazione, l’invio di modulistica contrattuale e la comunicazione dell’esito positivo dell’operazione sono circostanze da valutare complessivamente per stabilire se sia stato ingenerato o mantenuto un affidamento qualificato sulla conclusione dell’operazione, poi disatteso senza giustificazione.
  • È affetta da anomalia motivazionale rilevante in cassazione la decisione la cui motivazione, per incoerenza o incomprensibilità obiettiva, non consenta di individuare l’effettiva ratio decidendi.

Come è indicizzato

RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

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