Cassazione Civile, Ordinanza n. 23176/2021 del 20/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti alla C.T.P. un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004, emesso per riprese a fini di imposte dirette, indirette e sanzioni, sul presupposto che egli avesse omesso di dichiarare redditi d'impresa derivanti da attività di commercio all'ingrosso di prodotti audio e video. La C.T.P. aveva accolto il ricorso, ma la C.T.R., in appello dell'Agenzia, aveva riformato la decisione ritenendo l'avviso adeguatamente motivato e congrua e prudente la percentuale di ricarico applicata. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi, ma nel corso del giudizio ha depositato una sentenza successiva della stessa C.T.R. che aveva revocato la precedente decisione di appello; inizialmente ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile, poi ha prodotto prova del mancato ricorso per cassazione avverso la sentenza revocatoria, deducendo così la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha rilevato che, per effetto del deposito della sentenza della C.T.R. che aveva revocato la precedente sentenza impugnata, munita dell'attestazione di mancata proposizione di ricorso per cassazione, era sopravvenuta la cessazione della materia del contendere e quindi il difetto sopravvenuto di interesse alla decisione. Di conseguenza ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre escluso la condanna al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ritenendo che tale previsione operi per l'inammissibilità originaria del gravame e non per quella sopravvenuta. Nulla è stato disposto sulle spese, considerata la costituzione dell'Agenzia al solo fine della eventuale discussione orale.
Norme richiamate
depositato, ex art. 372 cod. proc. civ., la sentenza n. 113/2018
consente il deposito in cassazione di documenti sopravvenuti rilevanti ai fini della decisione, come la sentenza successiva che incide sull'interesse al ricorso.
memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
richiamato come sede della memoria difensiva depositata dal ricorrente in vista della decisione camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1.-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l'ulteriore contributo unificato è escluso in caso di inammissibilità sopravvenuta, poiché la norma mira a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose e presuppone un'inammissibilità originaria.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo del contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Quando, nel giudizio di cassazione, sopravviene una decisione che incide definitivamente sulla sentenza impugnata e viene provato il suo passaggio in giudicato o, comunque, l'assenza di ulteriori impugnazioni, viene meno l'interesse alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per cessazione della materia del contendere.
- La prova del sopravvenuto venir meno dell'interesse deve essere documentalmente idonea; in mancanza dell'attestazione necessaria la Corte non può definire il ricorso in base al solo documento prodotto, potendo disporre gli opportuni incombenti istruttori o rinviare la causa.
- L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica quando l'inammissibilità del ricorso è sopravvenuta per fatti successivi alla proposizione dell'impugnazione, poiché la ratio della norma è sanzionare le impugnazioni originariamente infondate, dilatorie o pretestuose.
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