Cassazione Penale, Ordinanza n. 14168/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero. La sentenza impugnata di applicazione della pena è dunque rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del Tribunale con cui era stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., la pena concordata in relazione al reato di detenzione e cessione di stupefacenti a fini di spaccio ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. L'unico motivo dedotto riguardava il giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché, nel rito ex art. 444 c.p.p., l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per cassazione solo per tassative violazioni di legge, non includendo censure sul bilanciamento tra circostanze e recidiva.
Norme richiamate
Richiamato come base del rito di applicazione della pena su richiesta delle parti.
È norma che limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassative di violazione di legge; non consente censure sul bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Costituisce il reato oggetto della sentenza di patteggiamento, in materia di stupefacenti.
È richiamata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Nel rito di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per le specifiche violazioni di legge previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano escluse le doglianze che investono valutazioni discrezionali del giudice, come il bilanciamento tra circostanze attenuanti e recidiva.
- La censura relativa al trattamento sanzionatorio nel patteggiamento, quando non denunci una violazione di legge in senso stretto, è inammissibile in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13998/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14014/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14018/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14019/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14020/2026 del 17/04/2026
- ordinanza_penale · 17 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 14021/2026 del 17/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →