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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14168/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero. La sentenza impugnata di applicazione della pena è dunque rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del Tribunale con cui era stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., la pena concordata in relazione al reato di detenzione e cessione di stupefacenti a fini di spaccio ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. L'unico motivo dedotto riguardava il giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché, nel rito ex art. 444 c.p.p., l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per cassazione solo per tassative violazioni di legge, non includendo censure sul bilanciamento tra circostanze e recidiva.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base del rito di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    È norma che limita l'impugnabilità della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassative di violazione di legge; non consente censure sul bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Costituisce il reato oggetto della sentenza di patteggiamento, in materia di stupefacenti.

  • legge 23 giugno 2017 n. 103

    È richiamata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Nel rito di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per le specifiche violazioni di legge previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano escluse le doglianze che investono valutazioni discrezionali del giudice, come il bilanciamento tra circostanze attenuanti e recidiva.
  • La censura relativa al trattamento sanzionatorio nel patteggiamento, quando non denunci una violazione di legge in senso stretto, è inammissibile in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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