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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41361/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, deducendo un motivo relativo alla mancata concessione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di merito aveva escluso la tenuità oggettiva del fatto valorizzando le modalità della condotta e la particolare intensità del dolo, desunta dall'arbitrarietà e dalla durata incerta dell'allontanamento. In sede di legittimità si contestava, in sostanza, questa valutazione, chiedendo una diversa apprezzamento della modesta offensività del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo relativo all'art. 131-bis c.p. fosse inammissibile perché la Corte territoriale aveva espresso una valutazione di merito non viziata da evidenti illogicità: l'esclusione della particolare tenuità del fatto era fondata su apprezzamenti delle modalità concrete della condotta e dell'intensità del dolo non sindacabili in cassazione come mero riesame del fatto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa dal giudice di merito sulla base delle concrete modalità della condotta e dell'intensità del dolo; tale valutazione, se immune da evidenti vizi logici, non è rivalutabile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura in cassazione contro il diniego della particolare tenuità del fatto è inammissibile quando mira a ottenere una nuova valutazione del merito, se la decisione impugnata ha motivato in modo non manifestamente illogico sulle concrete modalità del fatto.
  • L'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. può essere giustificata anche dalla particolare intensità del dolo, desunta da elementi fattuali come l'arbitrarietà della condotta e la durata dell'allontanamento o dell'azione contestata.
  • Le valutazioni del giudice di merito sulla gravità concreta del fatto e sulla non particolare tenuità non sono sindacabili in sede di legittimità quando non presentino evidenti vizi logici.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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