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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00936/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della decisione del GUP del Tribunale di Roma, aveva rideterminato la pena in anni 2 e mesi 10 di reclusione per il delitto di violenza sessuale in continuazione. Il ricorso deduceva il solo omesso riconoscimento dell'attenuante della minore gravità prevista dall'art. 609-bis, comma 3, c.p. La difesa aveva inoltre chiesto la restituzione del procedimento alla Sezione ordinaria per la trattazione in pubblica udienza. Le parti civili, con conclusioni scritte, avevano chiesto l'inammissibilità del ricorso e il rimborso delle spese, ma senza svolgere ulteriori argomentazioni utili al merito della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che, secondo giurisprudenza costante, la reiterazione delle violenze ai danni della medesima persona offesa integra già di per sé una compressione non lieve della libertà sessuale della vittima e quindi è incompatibile con il giudizio di minore gravità del fatto. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese in favore della parte civile, poiché questa si era limitata a chiedere l'inammissibilità del ricorso senza apportare un utile contributo alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 609-bis c.p.

    L'attenuante della minore gravità non è riconoscibile quando la condotta consiste nella reiterazione di violenze ai danni della medesima persona offesa, poiché tale evenienza è già espressione di una compressione non lieve della libertà sessuale.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Si richiama l'obbligo di omettere generalità e altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

  • sentenza Corte cost. n. 186/2000

    La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi siano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La reiterazione di condotte di violenza sessuale nei confronti della medesima persona offesa è, di regola, incompatibile con il riconoscimento della minore gravità del fatto, perché denota una lesione non lieve della libertà sessuale della vittima.
  • Il motivo di ricorso che si limiti a contestare il mancato riconoscimento della minore gravità, senza confrontarsi con la pluralità delle condotte e con il loro disvalore complessivo, può essere qualificato come manifestamente infondato e condurre all'inammissibilità.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue normalmente la condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
  • La parte civile ottiene la liquidazione delle spese in sede di legittimità solo se svolge un'attività difensiva effettiva e utile a contrastare il ricorso; la mera richiesta di inammissibilità non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieViolenza sessualeImpugnazioni
RamiReati sessualiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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