Cassazione Civile, Ordinanza n. 29948/2023 del 27/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di alcuni dipendenti al computo, nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita e/o del TFR, dell’equivalente economico della massa vestiario (divisa/uniforme) fornita nell’ambito del rapporto di lavoro. I giudici di merito avevano ritenuto che la divisa, obbligatoria per previsione normativa e contrattuale, costituisse un benefit per il lavoratore e che il suo controvalore dovesse essere incluso nella retribuzione utile al TFR. La società datrice di lavoro ricorrente ha impugnato tale decisione con tre motivi: (1) ha denunciato la violazione dell’art. 2 dell’allegato A del R.D. n. 148/1931, degli artt. 2099 e 2120 c.c. e dell’art. 50 del CCNL 23 luglio 1976, sostenendo che la divisa è un mero strumento di lavoro imposto nell’interesse esclusivo del datore e non un corrispettivo in natura né un fringe benefit; (2) ha dedotto la falsa applicazione delle norme codicistiche sull’interpretazione del contratto, lamentando che la Corte d’appello avesse erroneamente valorizzato la parziale contribuzione del lavoratore al costo della divisa per desumerne un suo interesse patrimoniale; (3) ha censurato, ancora sotto il profilo ermeneutico, la lettura degli accordi aziendali del 27 giugno 1990 e del 27 dicembre 2001, sostenendo che essi disciplinavano solo l’obbligo di indossare l’uniforme e non anche una componente retributiva o un obbligo di trattenere gli indumenti al termine del rapporto con corresponsione del valore residuo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha dato continuità a precedenti già affermati sulla natura della fornitura della divisa, ma ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva svolto un’effettiva interpretazione degli accordi aziendali del 1990 e del 2001, dai quali dipendeva la verifica della natura retributiva del controvalore della massa vestiario. Poiché l’interpretazione degli accordi aziendali, aventi efficacia limitata, è riservata al giudice di merito, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, affinché riesamini la questione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, allegato A, R.D. n. 148/1931
"debbono portare in maniera visibile il numero di matricola ed indossare il vestiario uniforme prescritto"
prevede l’obbligo per gli agenti autoferrotranviari di indossare il vestiario uniforme; la Corte ne trae che l’obbligo di indossare la divisa è normativamente imposto, ma la qualificazione economico-retributiva del relativo controvalore dipende anche dalla disciplina collettiva e aziendale.
art. 50 CCNL 23 luglio 1976
richiamato come fonte che prevede l’obbligo di indossare l’uniforme durante il servizio.
richiamato per contestare la qualificazione del controvalore della divisa come componente della retribuzione.
la Corte ribadisce che il TFR si calcola secondo un criterio di onnicomprensività, ma solo rispetto a utilità aventi carattere retributivo, cioè vantaggio economico aggiuntivo per il lavoratore.
richiamato ai fini dell’interpretazione degli accordi aziendali, la cui ricostruzione volontaristica è demandata al giudice di merito.
richiamato ai fini dell’interpretazione sistematica degli accordi aziendali.
richiamato ai fini dell’interpretazione secondo buona fede degli accordi aziendali.
richiamato come criterio interpretativo volto a conservare effetti utili all’accordo.
richiamato ai fini della qualificazione dell’obbligo di indossare la divisa e del riparto dell’interesse sotteso.
richiamato come criterio residuale di interpretazione degli accordi aziendali.
menzionato per il deposito delle memorie illustrative nel procedimento camerale.
richiamato per sottolineare che la Corte di cassazione può interpretare direttamente i contratti collettivi nazionali, ma non gli accordi aziendali con efficacia limitata, la cui esegesi resta riservata al giudice di merito.
richiamati per affermare che, se il datore non fornisce la divisa contrattualmente dovuta, deve risarcire il danno da inadempimento pari al costo aggiuntivo sopportato dal lavoratore.
Massime di principio
- La fornitura della divisa può integrare una utilità economicamente apprezzabile in favore del lavoratore e, se prevista dalla disciplina collettiva/aziendale come componente del rapporto, può assumere natura retributiva e incidere sul TFR solo quando rappresenti un vantaggio economico aggiuntivo rispetto alla normale retribuzione.
- Ai fini dell’inclusione nel trattamento di fine rapporto, non basta che un bene sia imposto o fornito in funzione dell’organizzazione del lavoro: occorre verificare, in concreto e secondo la disciplina applicabile, se il relativo controvalore costituisca una vera controprestazione a favore del dipendente e non un mero strumento nell’esclusivo interesse datoriale.
- L’interpretazione degli accordi aziendali, aventi efficacia limitata, è riservata al giudice di merito; la Corte di cassazione non può sostituire la propria interpretazione a quella del giudice di merito se la sentenza impugnata non abbia effettivamente ricostruito la comune volontà delle parti sociali.
- Quando il datore di lavoro omette di fornire un vestiario uniforme contrattualmente dovuto e il dipendente è costretto ad acquistarlo a proprie spese, il danno risarcibile consiste nel costo aggiuntivo immediatamente e direttamente riconducibile all’inadempimento.
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