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Sentenza

Sentenza del 09/05/2024 n. 424 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova

IRAP - base imponibile - attività produttiva - utilizzo di navi iscritte nel registro internazionale - servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo - base imponibile ridotta - applicazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato l'avviso di accertamento IRAP per il periodo 1/12/2016-30/11/2017; l'Ufficio aveva escluso l'applicabilità dell'esclusione dalla base imponibile prevista dall'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 446/1997 sostenendo che le ricorrenti non 'utilizzano' le navi della controllante C ma svolgono solo prestazioni a bordo. Le ricorrenti dimostravano invece di fornire, con proprio personale e in esecuzione di appalto, servizi di housekeeping, ristorazione, bar e servizi alberghieri a bordo delle navi della C, attività che non possono avere attuazione senza l'uso delle navi.

La decisione

I ricorsi sono stati riuniti e accolti dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 12, comma 3, d.lgs. 446/1997 sia applicabile anche alle società che forniscono con proprio personale servizi alberghieri e di ristorazione a bordo: le navi non sono meri luoghi fisici ma il mezzo necessario per lo svolgimento delle attività, pertanto la quota di valore della produzione attribuibile a tali attività deve essere scomputata dalla base imponibile IRAP; spese di giudizio compensate.

Norme richiamate

  • art. 12, d.lgs. n. 446/1997

    "Se il soggetto passivo esercita attività produttive mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro... la quota di valore a queste attribuibile, determinata a norma dell'articolo 5, è scomputata dalla base imponibile"

    La norma si applica anche quando l'utilizzo della nave non derivi da contratti tipizzati dal Codice della Navigazione (noleggio/trasporto/locazione); rileva il rapporto strumentale tra attività svolta e mezzo navale: se la nave è il mezzo senza il quale l'attività non può avere attuazione, la quota di valore della produzione va esclusa dalla base imponibile IRAP.

  • art. 5, d.lgs. n. 446/1997

    Richiamato per la determinazione della quota di valore della produzione imputabile alle attività esercitate mediante l'utilizzo delle navi; occorre una determinazione della misura scomputabile dalla base imponibile.

  • art. 1, comma 1, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 (registro internazionale)

    Individua il registro internazionale cui devono essere iscritte le navi per beneficiare della disciplina agevolativa; la decisione si riferisce a navi iscritte a tale registro.

  • art. 13, L. n. 488/1999

    Citata dall'Ufficio a sostegno della tesi restrittiva, ma la Corte ha ritenuto che tale norma abbia natura esplicativa e non costituisca un limite alla portata dell'art. 12; non impedisce l'estensione del beneficio ai concessionari/fornitori di servizi a bordo.

Massime di principio

  • L'esclusione dalla base imponibile IRAP prevista dall'art.12, comma 3, d.lgs. 446/1997 si applica anche a imprese che forniscono servizi alberghieri e di ristorazione a bordo con proprio personale quando la nave è lo strumento necessario per l'erogazione del servizio (nexus strumentale).
  • La forma contrattuale che regola l'utilizzo della nave (appalto, concessione, fornitura di servizi) non è, di per sé, limitativa: non è richiesto che il rapporto sia disciplinato dai soli contratti tipizzati dal Codice della Navigazione.
  • Per ottenere il beneficio occorre dimostrare che l'attività non può essere concretamente svolta senza l'utilizzo della nave (evidenza operativa: luogo di erogazione, personale imbarcato, integrazione con il funzionamento della nave).
  • Occorre documentare e calcolare la quota del valore della produzione attribuibile alle attività eseguite mediante l'utilizzo delle navi, secondo i criteri di cui all'art. 5, per poterla scomputare dalla base imponibile IRAP.
  • La giurisprudenza di merito (CTP/CGT) ritiene possibile estendere il beneficio anche ai fornitori/gestori di servizi a bordo; tuttavia trattandosi di pronunce di primo grado è prudente verificare la coerenza con eventuali decisioni di grado superiore e la linea dell'Amministrazione finanziaria.
  • In fase preventiva o contenziosa è utile conservare contratti, piani di imbarco del personale, report operativi e contabilità separata che attestino il nesso tra attività e utilizzo delle navi e la misura del valore della produzione imputabile alle stesse.

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