Sentenza del 09/05/2024 n. 424 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
IRAP - base imponibile - attività produttiva - utilizzo di navi iscritte nel registro internazionale - servizi complementari di camera, servizi di cucina o servizi generali a bordo - base imponibile ridotta - applicazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l'avviso di accertamento IRAP per il periodo 1/12/2016-30/11/2017; l'Ufficio aveva escluso l'applicabilità dell'esclusione dalla base imponibile prevista dall'art. 12, comma 3, d.lgs. n. 446/1997 sostenendo che le ricorrenti non 'utilizzano' le navi della controllante C ma svolgono solo prestazioni a bordo. Le ricorrenti dimostravano invece di fornire, con proprio personale e in esecuzione di appalto, servizi di housekeeping, ristorazione, bar e servizi alberghieri a bordo delle navi della C, attività che non possono avere attuazione senza l'uso delle navi.
La decisione
I ricorsi sono stati riuniti e accolti dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 12, comma 3, d.lgs. 446/1997 sia applicabile anche alle società che forniscono con proprio personale servizi alberghieri e di ristorazione a bordo: le navi non sono meri luoghi fisici ma il mezzo necessario per lo svolgimento delle attività, pertanto la quota di valore della produzione attribuibile a tali attività deve essere scomputata dalla base imponibile IRAP; spese di giudizio compensate.
Norme richiamate
"Se il soggetto passivo esercita attività produttive mediante l'utilizzazione di navi iscritte nel registro... la quota di valore a queste attribuibile, determinata a norma dell'articolo 5, è scomputata dalla base imponibile"
La norma si applica anche quando l'utilizzo della nave non derivi da contratti tipizzati dal Codice della Navigazione (noleggio/trasporto/locazione); rileva il rapporto strumentale tra attività svolta e mezzo navale: se la nave è il mezzo senza il quale l'attività non può avere attuazione, la quota di valore della produzione va esclusa dalla base imponibile IRAP.
Richiamato per la determinazione della quota di valore della produzione imputabile alle attività esercitate mediante l'utilizzo delle navi; occorre una determinazione della misura scomputabile dalla base imponibile.
art. 1, comma 1, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 (registro internazionale)
Individua il registro internazionale cui devono essere iscritte le navi per beneficiare della disciplina agevolativa; la decisione si riferisce a navi iscritte a tale registro.
Citata dall'Ufficio a sostegno della tesi restrittiva, ma la Corte ha ritenuto che tale norma abbia natura esplicativa e non costituisca un limite alla portata dell'art. 12; non impedisce l'estensione del beneficio ai concessionari/fornitori di servizi a bordo.
Massime di principio
- L'esclusione dalla base imponibile IRAP prevista dall'art.12, comma 3, d.lgs. 446/1997 si applica anche a imprese che forniscono servizi alberghieri e di ristorazione a bordo con proprio personale quando la nave è lo strumento necessario per l'erogazione del servizio (nexus strumentale).
- La forma contrattuale che regola l'utilizzo della nave (appalto, concessione, fornitura di servizi) non è, di per sé, limitativa: non è richiesto che il rapporto sia disciplinato dai soli contratti tipizzati dal Codice della Navigazione.
- Per ottenere il beneficio occorre dimostrare che l'attività non può essere concretamente svolta senza l'utilizzo della nave (evidenza operativa: luogo di erogazione, personale imbarcato, integrazione con il funzionamento della nave).
- Occorre documentare e calcolare la quota del valore della produzione attribuibile alle attività eseguite mediante l'utilizzo delle navi, secondo i criteri di cui all'art. 5, per poterla scomputare dalla base imponibile IRAP.
- La giurisprudenza di merito (CTP/CGT) ritiene possibile estendere il beneficio anche ai fornitori/gestori di servizi a bordo; tuttavia trattandosi di pronunce di primo grado è prudente verificare la coerenza con eventuali decisioni di grado superiore e la linea dell'Amministrazione finanziaria.
- In fase preventiva o contenziosa è utile conservare contratti, piani di imbarco del personale, report operativi e contabilità separata che attestino il nesso tra attività e utilizzo delle navi e la misura del valore della produzione imputabile alle stesse.
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