Sentenza del 09/05/2024 n. 619 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'avviso di liquidazione che aveva qualificato quale trasferimento a titolo oneroso (applicando aliquota proporzionale del 15% e relative imposte ipotecarie/catastali maggiori) il conguaglio liquidato dal Tribunale di Livorno a seguito dello scioglimento della comunione ereditaria e dell'assegnazione degli immobili al Sig. S. con versamento all'altra contitolare di € 375.225,00. I ricorrenti sostenevano che si trattava di una divisione di natura dichiarativa, senza attribuzione di valore eccedente le quote spettanti, e quindi soggetta all'aliquota dell'1% (art.3 Tariffa DPR 131/86) e non alla proporzionale del 15% prevista per le vendite; l'Ufficio riteneva invece che vi fosse una divisione con conguaglio eccedente e/o mancata distinzione dei valori tra terreni e fabbricati, giustificando l'applicazione del 15%. Procedimentalmente, il ricorso del Sig. S. era stato dichiarato inammissibile in primo grado per mancata notifica all'Ufficio.
La decisione
La Commissione regionale ha dichiarato inammissibile la costituzione con controdeduzioni del Sig. S. (perché il suo ricorso era già stato dichiarato inammissibile e non impugnato). Sulla sostanza, la Corte ha ritenuto che la divisione disposta dal Tribunale abbia rispettato le quote (50%/50%) e che il versamento a conguaglio corrispondesse esattamente alla quota spettante all'altra parte, per cui non si è realizzata un'attribuzione di ricchezza eccedente: la fattispecie è pertanto qualificabile come atto di divisione dichiarativa e soggetta all'aliquota del 1% con imposte ipocatastali in misura fissa. Tuttavia, poiché la decisione di primo grado aveva accolto la richiesta principale della Sig.ra K. di annullamento totale dell'avviso, la Corte ha accolto parzialmente l'appello dell'Ufficio nella parte subordinata (disponendo l'applicazione dell'aliquota dell'1% e delle imposte ipocatastali in misura fissa anziché l'annullamento integrale). Per la reciproca soccombenza le spese sono compensate. Decisione: accoglimento parziale dell'appello e compensazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 546/1992
norma procedurale richiamata per l'istanza di reclamo proposta dai contribuenti prima del ricorso; utilizzata per valutare la legittimità delle impugnazioni
DPR 131/1986
art.23, art.34, art.3 Tariffa allegata
art.3 Tariffa: applicazione dell'aliquota dell'1% per gli atti di divisione dichiarativa; art.34 disciplina l'applicazione dell'aliquota proporzionale (es. 15%) per trasferimenti a titolo oneroso limitatamente alla parte eccedente la quota spettante; art.23 richiamato nel contesto delle norme sul registro
Codice Civile
richiama la disposizione sul procedimento di divisione giudiziale per beni non comodamente divisibili, che giustifica l'assegnazione in natura con conguaglio
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. n.17512/2017; Cass. n.17866/2010; Cass. n.20119/2012; Cass. ord. n.30956/2021
orientamento consolidato secondo cui lo scioglimento della comunione con assegnazione in natura e conguaglio non assume natura di vendita soggetta all'aliquota proporzionale se, considerata la divisione nel suo complesso (compresi i conguagli), non vi è attribuzione di ricchezza che ecceda la quota spettante a ciascun coerede
Massime di principio
- Una divisione ereditaria con assegnazione in natura e pagamento di un conguaglio è soggetta all'aliquota dell'1% (atto di divisione) se, nel suo complesso, non determina per alcun coerede un arricchimento superiore alla quota spettante; l'eventuale pagamento del conguaglio neutralizza l'apparente maggior valore ricevuto in natura.
- L'aliquota proporzionale prevista per le vendite (es. 15% per i terreni agricoli) può essere applicata solo sulla parte che eccede la quota spettante: occorre valutare la massa divisionale complessiva e i conguagli per stabilire se esista effettivo 'extra-tributo'.
- La mancata separazione dei valori dei singoli beni (terreni vs fabbricati) non è di per sé decisiva se il conguaglio perequativo compensa le quote; la valutazione deve basarsi sui valori determinati nel processo (CTU/CTP) e sull'effetto finale della divisione.
- Proceduralmente, se il primo giudice dichiara inammissibile un ricorso e il ricorrente non impugna tale decisione, non è ammessa la sua successiva partecipazione con controdeduzioni nel grado successivo.
- In caso di soccombenza reciproca o parziale tra contribuente e Amministrazione, i giudici possono disporre la compensazione delle spese di giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 mag 2024Sentenza del 09/05/2024 n. 12742 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 mag 2024Sentenza del 09/05/2024 n. 12749 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 mag 2024Sentenza del 09/05/2024 n. 184 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
- Sentenza · 9 mag 2024Sentenza del 09/05/2024 n. 424 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
- Sentenza · 9 mag 2024Sentenza del 09/05/2024 n. 80 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 9 mag 2024Sentenza del 09/05/2024 n. 186 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →