Sentenza del 09/05/2024 n. 186 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Accertamento imposte - Tari - Rifiuti speciali - Esenzione - Onere probatorio a carico del contribuente - Non assolto - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento TARI anno 2016 per maggiore imposta di € 50.335,00 (più interessi e sanzioni) per superficie accertata maggiore rispetto a quella dichiarata e contestuale deduzione di esenzione per porzioni dell'immobile in quanto produttrici di rifiuti speciali smaltiti autonomamente. Il ricorrente sosteneva che gran parte del capannone e aree scoperte producevano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili e che gli stessi erano smaltiti autonomamente, esentandole da imposizione ai sensi dell'art. 1, comma 649, L. 147/2013; inoltre chiedeva la rideterminazione mediante CTU. L'ufficio (Sogepu) eccepiva l'assenza di prova delle condizioni per l'esenzione e la mancata indicazione delle superfici escluse in denuncia/variazione secondo il regolamento comunale.
La decisione
Appello respinto. La Corte ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento perché: (i) l'art. 1, comma 649, L. 147/2013 richiede che il contribuente dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali secondo la normativa vigente; (ii) il regolamento comunale (art. 10) legittimamente impone la preventiva indicazione in denuncia/variazione delle superfici e dei codici EER e la comunicazione dei quantitativi; (iii) sebbene il contribuente possa comunque provare in sede giudiziale la sussistenza dei presupposti dell'esenzione, la documentazione prodotta risultava insufficiente e in gran parte riferita ad anni diversi o non idonea a dimostrare che l'intera area producesse continuativamente e prevalentemente rifiuti speciali (solo parte dei documenti, MUD 2016 e relazione riepilogativa, attestavano il conferimento di alcune tipologie di rifiuti ma non l'esclusività e la prevalenza rispetto ai rifiuti urbani su tutta la superficie). Richiesta di CTU respinta perché non può supplire alla mancanza di prove del contribuente. Spese di giudizio a carico del ricorrente, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 1, comma 649, legge n. 147/2013
"Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"
La norma primaria riconosce l'esenzione per superfici che producono continuativamente e prevalentemente rifiuti speciali a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto smaltimento conforme; non specifica obblighi formali di denuncia, ma impone l'onere probatorio al contribuente.
art. 10 del regolamento comunale TARI (Comune di Città di Castello), delibera C.C. n. 41/2020
prevede l'obbligo di indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la classificazione, nonché le superfici di formazione dei rifiuti distinte per codice EER, con identificazione in planimetria; e di comunicare entro gennaio dell'anno successivo i quantitativi distinti per codici EER allegando documentazione di smaltimento o dichiarazione di permanenza delle circostanze
Il regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 446/1997, è legittimo e può imporre obblighi dichiarativi e documentali per fruire della riduzione/esenzione; la mancata dichiarazione prevista dal regolamento indebolisce la posizione probatoria del contribuente.
art. 52 d.lgs. 446/1997
"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie..."
Attribuisce ai comuni la potestà regolamentare sulle entrate locali (nei limiti indicati), giustificando la legittimità del regolamento comunale che dettaglia oneri dichiarativi per la TARI.
Massime di principio
- L'esenzione TARI per superfici che producono rifiuti speciali è subordinata alla prova da parte del contribuente dell'avvenuto smaltimento conforme e della produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali: l'onere della prova grava sul contribuente.
- I regolamenti comunali, nell'ambito della potestà di cui all'art. 52 d.lgs. 446/1997, possono legittimamente richiedere dichiarazioni preventive (es. indicazione delle superfici e codici EER in planimetria) e documentazione integrativa per fruire dell'esenzione; la mancata osservanza di tali obblighi aggravano la posizione probatoria del contribuente.
- Anche se non esistesse un obbligo formale di preventiva dichiarazione, il contribuente può comunque provare in sede giudiziale il diritto all'esenzione; tuttavia le prove devono essere pertinenti, riferite all'anno pertinente e idonee a dimostrare sia la tipologia/quantità dei rifiuti sia l'assenza o l'insussistenza della produzione di rifiuti urbani sulle superfici dedotte in esenzione.
- Documentazione generica, riferita ad anni diversi o offerte come semplici offerte/indicatori di costo, non è sufficiente: servono evidenze operative (es. formulari F.I.R., MUD riferiti all'anno, contratti/rapporti comprovanti il conferimento effettivo) che attestino smaltimento e prevalenza della produzione di speciali.
- Non è ammissibile chiedere al giudice CTU per supplire la mancanza di prove poste a carico del contribuente; la consulenza tecnica non può sostituire l'onere probatorio della parte che invoca l'esenzione.
- In caso di contestazione di superfici dichiarate, l'amministrazione è legittimata ad accertare e determinare il tributo in assenza di prova idonea del contribuente; l'accertamento è confermabile se il contribuente non dimostra concretamente il requisito dell'esenzione.
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