Cassazione Civile, Ordinanza n. 23596/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (affittuaria)
La controversia
Nel concordato liquidatorio di una società in concordato preventivo, un immobile della procedura veniva aggiudicato a una società terza e trasferito con decreto del giudice delegato. La società ricorrente, che assumeva di essere affittuaria di ramo d’azienda in forza di contratto novennale tacitamente rinnovato e di essere altresì titolare di un diritto di prelazione convenzionale risultante da scrittura privata anteriore al concordato, nonché di una prelazione legale per avere assunto obblighi ex art. 2112 c.c., proponeva reclamo contro il decreto di trasferimento ex art. 26 l.fall. Il tribunale dichiarava inammissibile il reclamo, ritenendo che la prelazione dovesse essere fatta valere impugnando l’ordinanza di vendita entro il termine previsto dalla pubblicità e, in ogni caso, entro 90 giorni dal deposito. Con il ricorso per cassazione la società ricorrente denunciava nullità del decreto per violazione degli artt. 26 l.fall., 100, 112 e 617 c.p.c., sostenendo che il decreto di trasferimento non era stato preceduto da rituale denuntiatio e che non aveva interesse concreto a impugnare l’ordinanza di vendita, poiché la lesione del proprio diritto sarebbe sorta solo con il decreto di trasferimento. Le controparti resistevano affermando che la prelazione era contestata e non risultava esposta nella domanda di concordato, sicché la ricorrente avrebbe dovuto agire per l’accertamento e per rendere opponibile il diritto già nella fase della vendita.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto del tribunale che definiva in modo decisorio e definitivo la controversia sul trasferimento del bene. Nel merito ha accolto il ricorso, affermando che il tribunale aveva erroneamente dichiarato inammissibile il reclamo per mancata impugnazione dell’ordinanza di vendita. La lesione del preteso diritto di prelazione, compatibile con il concordato se sorto prima della procedura, si verifica infatti con il decreto di trasferimento e non con la sola ordinanza di vendita, rispetto alla quale il prelazionario è in posizione di sostanziale estraneità. La Corte non ha esaminato nel merito l’effettiva esistenza, validità e opponibilità della prelazione vantata, demandando tale verifica al giudice di rinvio. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Bari in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Il reclamo ex art. 26 l.fall. è il rimedio esperibile avverso il decreto di trasferimento nel contesto della liquidazione concorsuale; il relativo provvedimento può essere impugnato in cassazione se ha natura decisoria e definitiva.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'interesse ad agire, ma la Corte ha ritenuto che l'interesse alla tutela della prelazione sorga con il decreto di trasferimento.
Richiamato dalla ricorrente nel dedurre omissione di pronuncia o errata declaratoria di inammissibilità; la Corte ha valorizzato l'erroneità della preclusione posta dal tribunale.
Richiamato dalla ricorrente a fondamento della nullità dedotta contro gli atti della procedura esecutiva/liquidatoria.
art. 111 Cost.
Il decreto del tribunale che decide in via definitiva sulla controversia relativa al trasferimento del bene è ricorribile per cassazione straordinaria per la sua natura decisoria e definitiva.
Richiamato dalla ricorrente come fonte di una pretesa prelazione legale connessa all'assunzione del personale; la Corte non ne ha verificato la sussistenza, rimettendo ogni accertamento al giudice di rinvio.
Massime di principio
- Nel procedimento di liquidazione concorsuale, il provvedimento che definisce definitivamente la controversia sul trasferimento del bene è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. quando incide in modo stabile sulla posizione del reclamante e sull'acquisizione del bene da parte dell'aggiudicatario.
- Il preteso titolare di un diritto di prelazione rispetto alla vendita di un bene nella procedura concorsuale si trova in posizione di sostanziale estraneità rispetto all'ordinanza di vendita; la lesione del suo diritto si manifesta, di regola, con il decreto di trasferimento, che attribuisce il bene a terzi senza rispettare la prelazione già esercitata o azionabile.
- La mancata impugnazione dell'ordinanza di vendita non può, di per sé, rendere inammissibile il reclamo avverso il decreto di trasferimento quando il preteso diritto di prelazione diviene attuale solo con l'atto traslativo e non prima.
- In presenza di una contestazione sulla prelazione, il giudice non può arrestare l'esame con una preclusione processuale fondata sul momento sbagliato della lesione, ma deve verificare esistenza, validità e opponibilità del diritto fatto valere, se la questione è rilevante rispetto al decreto di trasferimento.
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