Cassazione Penale, Sentenza n. 32027/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 4, comma 4-bis, n. 1 della L. n. 401/1989: la ricorrente gestiva un centro trasmissione dati per conto di Stanleybet Malta Limited e raccoglieva scommesse senza la prevista licenza/autorizzazione ex art. 88 TULPS. In cassazione la difesa ha contestato (i) l'onere della prova in relazione alla presunta discriminazione e all'antieconomicità connessa al "Bando Monti", sostenendo che spettasse all'accusa dimostrare l'assenza di pregiudizio economico per Stanleybet; (ii) la conflittualità della normativa nazionale con gli artt. 43 e 49 TFUE e l'effetto sanante delle norme di regolarizzazione fiscale (art.1, commi 643/644, legge n.190/2014); (iii) il diniego della conversione della pena detentiva in pecuniaria e l'omessa concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che l'accusa abbia correttamente assolto il proprio onere provando la condotta materiale e la mancata licenza ex art. 88 TULPS; spettava invece alla difesa provare, con elementi concreti, l'esistenza di una discriminazione o di un illegittimo diniego di autorizzazione dell'operatore straniero tale da giustificare la disapplicazione della normativa nazionale. Non emergono elementi probatori in tal senso (pareri non prodotti in appello, assenza di prova dell'impossibilità di accedere alla procedura di regolarizzazione comma 643). La partecipazione alla procedura prevista dal comma 644 non ha effetto scriminante sulla responsabilità penale. Il diniego di conversione della pena e della sospensione condizionale è stato motivato sulla base della perdurante attività dopo il diniego della licenza e della mancata regolarizzazione; inoltre la sospensione condizionale non era stata chiesta in appello e non è adeguatamente documentata nel ricorso. Conseguentemente è stata confermata la condanna (pena detentiva come in precedenza) e la ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
Legge n. 401 del 1989, art. 4, comma 4-bis, n.1
La normativa incriminatrice punisce l'attività di raccolta scommesse in assenza di concessione/autorizzazione; l'accusa deve provare la condotta materiale e la mancanza della licenza, mentre la difesa deve provare l'eventuale illegittima esclusione/discriminazione per ottenere la disapplicazione della norma
Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 773/1931), art. 88
La licenza di pubblica sicurezza prevista dall'art. 88 è il titolo abilitativo necessario per legittimare l'attività di raccolta scommesse; la mancanza di tale licenza integra l'elemento materiale della fattispecie
Legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 643
La procedura di regolarizzazione prevista dal comma 643 può avere effetti sananti sulla posizione dell'operatore e può condurre al rilascio del titolo abilitativo ex art. 88 se correttamente esperita; l'onere di provare l'impossibilità di accedervi spetta alla difesa
Legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 644
L'adesione al comma 644 non costituisce sanatoria penale retroattiva: tale comma introduce obblighi e sanzioni amministrative e salva espressamente la responsabilità penale per chi non adempia o non rientri nella procedura di cui al comma 643
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), artt. 43 e 49
Eventuali violazioni degli artt. 43 e 49 TFUE (libera prestazione di servizi e stabilimento) possono giustificare la disapplicazione della normativa nazionale solo se la difesa dimostra con elementi concreti un'esclusione o discriminazione arbitraria dell'operatore straniero
Legge n. 689 del 1981, art. 58
Richiamata in relazione alle regole sulla conversione della pena e alle sanzioni sostitutive; la normativa valuta la possibilità di conversione ma richiede elementi favorevoli alla prognosi di non recidiva e alla regolarizzazione dell'attività
Codice penale, art. 131-bis
Norma relativa alla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria sostitutiva e al suo esercizio discrezionale in presenza di specifici presupposti; la Corte ha ritenuto non sussistenti tali presupposti per la ricorrente
Codice penale, art. 163
Norma sul trattamento delle pene e conversioni; rilevante nel quadro della doglianza sulla conversione della pena
Codice di procedura penale, art. 597, comma 5
Norma sul procedimento d'appello e sui limiti delle richieste e della valutazione della Corte di merito; la mancata richiesta in appello influisce sulla possibilità di concessione in sede di cassazione
Massime di principio
- In reati regolati da titoli abilitativi (es. raccolta scommesse) l'accusa deve provare la condotta materiale e la mancanza del titolo (licenza/concessione); la difesa che invoca la prevalenza del diritto UE sulla norma penale deve provare concretamente l'esclusione o la discriminazione dell'operatore straniero
- La procedura straordinaria di regolarizzazione prevista dalla legge (art. 1, commi 643/644, L. 190/2014) ha effetti differenti: il comma 643 può, se correttamente esperito, incidere sul profilo abilitativo; il comma 644, invece, non costituisce sanatoria penale retroattiva
- Per ottenere conversione della pena o sospensione condizionale è necessario fornire elementi concreti di regolarizzazione dell'attività, buona condotta e prognosi favorevole; la prosecuzione dell'attività dopo il diniego dell'autorizzazione pesa negativamente
- Pareri tecnici e prove nuove devono essere prodotti e valutati nelle sedi di merito; in cassazione non è possibile introdurre documentazione decisiva non valutata dai giudici di merito
- Se una richiesta non è formulata in appello (es. sospensione condizionale) la possibilità di ottenerla in cassazione è limitata salvo che emergano elementi nuovi e decisivi
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