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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19504/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Miranda impugnava l'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva rigettato l'appello contro il provvedimento del Tribunale di Nocera Inferiore del 20/12/2024. Era sottoposto a custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 e chiedeva la revoca o, in subordine, la sostituzione della misura con obbligo di firma o con arresti domiciliari con braccialetto elettronico (presso l'abitazione dei genitori). A fondamento invocava precarie condizioni di salute proprie e dei genitori e l'assenza di pericolo di inquinamento probatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e carenza di specificità dei motivi: il ricorrente non ha sviluppato una critica puntuale e motivata alle ragioni del Tribunale di Salerno. Il Tribunale aveva motivato il rigetto richiamando la persistenza di esigenze cautelari legate all'elevato pericolo di recidiva, la mancanza di adeguata documentazione sulle condizioni di salute del ricorrente e il fatto che le condizioni di salute dei genitori non costituiscono motivo previsto dalla legge per la revoca o attenuazione della misura cautelare. Si è rilevato altresì che l'imputato aveva ripetutamente violato prescrizioni di misure meno afflittive dal 2022 ad agosto 2024, rafforzando la presunzione relativa di necessità della custodia in carcere. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 74

    Indica il titolo di reato (illeciti in materia di stupefacenti) a carico dell'imputato; per tali reati si applica la presunzione relativa di esigenze cautelari prevista dall'art. 275 c.3 c.p.p.

  • codice di procedura penale, art. 299

    Norma relativa all'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare: la difesa aveva invocato l'istituto ai fini di ottenere una misura meno afflittiva.

  • codice di procedura penale, art. 275 co. 3

    Prevede, per taluni reati (tra cui quelli di cui al DPR 309/90), una presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'idoneità della custodia in carcere, presunzione che il Tribunale ha ritenuto non superata nel caso concreto.

  • codice di procedura penale, art. 276

    Richiamato per le ordinanze del Tribunale dibattimentale che motivarono la scelta delle misure in base alle continue violazioni delle prescrizioni da parte dell'imputato.

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 94 co. 1-ter

    Prescrive adempimenti della cancelleria dopo la pronuncia; la Corte ha disposto l'inoltro degli atti secondo tale norma.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/6/2000

    Citata in relazione al principio secondo cui, anche in presenza di inammissibilità del ricorso, può non ravvisarsi l'assenza di colpa che giustifichi l'esenzione da sanzioni (qui è stata applicata la condanna alla Cassa delle ammende).

Massime di principio

  • Le richieste di revoca o sostituzione della custodia cautelare per motivi di salute richiedono documentazione medica specifica e autorevole; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • La situazione di salute di terzi (es. genitori anziani) non è di norma un motivo previsto dalla legge per revocare o attenuare una misura cautelare a favore dell'imputato, salvo prova che non esistano altre soluzioni assistenziali; tali argomentazioni devono essere documentate e pertinenti al rischio cautelare.
  • Per reati disciplinati dal DPR 309/90 la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275 co.3 c.p.p.) rende più difficile ottenere misure meno afflittive; bisogna fornire elementi idonei a superare tale presunzione.
  • La reiterazione e le plurime violazioni delle prescrizioni di misure alternative influiscono negativamente sulla possibilità di ottenere misure meno gravose: il comportamento anteriore è valutato come indice di pericolosità e inaffidabilità.
  • In sede di impugnazione (appello e ricorso per Cassazione) è necessario articolare motivi specifici e una critica puntuale alle ragioni della decisione impugnata; la genericità dei motivi può portare all'inammissibilità del ricorso.
  • Quando si propone istanza alternativa (es. obbligo di firma, arresti domiciliari con braccialetto) è opportuno indicare concrete garanzie di efficacia della misura alternativa e documentare l'idoneità del luogo proposto.
  • Il rischio processuale per un ricorrente generico è anche economico: l'inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende).

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