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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41225/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava il sequestro probatorio di una somma di denaro. Denunciava: (1) carenza di motivazione sul fumus commissi delicti; la provenienza illecita del denaro sarebbe stata dedotta in via generica dalle modalita di occultamento e da un richiamo ad ipotetiche violazioni fiscali e della normativa antiriciclaggio, senza indicazioni indiziarie concrete né individuazione di un reato presupposto; (2) irragionevolezza della motivazione in relazione alle esigenze probatorie ai sensi dell'art. 253 c.p.p., poiche il provvedimento giustificava il mantenimento del sequestro per accertamenti tecnici sulle banconote e rilievi biologici/papillari, senza spiegare il nesso funzionale tra tali accertamenti e le ipotizzate violazioni economico-finanziarie, dal momento che per accertare delitti fiscali sarebbe generalmente sufficiente il riscontro contabile.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Pur riconoscendo la legittimazione formale dell'indagato ad impugnare ai sensi dell'art. 325 c.p.p., il Collegio ha ritenuto che mancasse l'interesse concreto e attuale richiesto: il ricorrente stesso aveva dichiarato che la somma non era di sua proprieta ma riconducibile al fratello, pertanto anche in caso di accoglimento non avrebbe beneficiato della restituzione. Per questo motivo il ricorso non era funzionale a un risultato produttivo di effetti nella sfera giuridica dell'impugnante. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Stabilisce chi è legittimato a proporre impugnazione avverso provvedimenti che dispongono o confermano il sequestro; la Corte interpreta la norma richiedendo non solo la legittimazione formale, ma un interesse concreto e attuale volto alla restituzione della cosa.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione); richiamata dal ricorrente per censurare la motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha però dichiarato il ricorso inammissibile per incompetenza soggettiva dell'impugnante, senza entrare nel merito delle censure.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Tipo penale del riciclaggio, citato dal ricorrente come reato presupposto che il Tribunale avrebbe dovuto individuare e provare in termini di fumus; la Corte richiede che laccusa di provenienza illecita sia sorretta da indizi concreti e non da affermazioni generiche.

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Regola il sequestro probatorio: la Corte richiama l'orientamento secondo cui il sequestro di cose (es. denaro) è giustificato se esiste un nesso funzionale tra la conservazione del bene e le attivita probatorie; il ricorrente contestava l'assenza di questo nesso rispetto agli accertamenti tecnici prospettati dal giudice del riesame.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e, in casi di colpa nella lite, lammenda alla Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicato per sanzionare la presentazione di un ricorso privo dellinteresse concreto necessario.

Massime di principio

  • Per impugnare validamente un provvedimento che conferma un sequestro e ottenere il dissequestro, l'impugnante deve vantare un interesse concreto e attuale alla restituzione (proprietà o altro diritto soggettivo o rapporto di fatto tutelato); la legittimazione formale non basta.
  • La motivazione sulla sussistenza del fumus commissi delicti richiede riferimenti indiziari concreti e non deduzioni generiche: la mera presenza di ingenti somme non giustifica automaticamente l'ipotesi di riciclaggio senza riscontri investigativi o indicazioni sul reato presupposto.
  • Il sequestro probatorio di denaro va motivato con il nesso funzionale tra la conservazione del denaro e le esigenze istruttorie (es. identificazione tramite tracce, specifiche caratteristiche identificative); per ipotesi di reati economico-finanziari, spesso sono rilevanti anche gli elementi contabili e documentali, non solo accertamenti tecnici sulle banconote.
  • Presentare un ricorso privo dellinteresse necessario può comportare, oltre al rigetto o allinammissibilita, l'obbligo di pagare spese processuali e sanzioni (ammenda) se ricorre colpa nella determinazione dell'impugnazione.
  • Nelle contestazioni relative a riciclaggio o violazioni fiscali è strategico puntare su elementi indiziari specifici (collegamenti con reati presupposti, rapporti con ambienti criminali, transazioni sospette) per dimostrare il fumus e giustificare il sequestro probatorio.

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