Cassazione Penale, Sentenza n. 11278/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduce tre profili principali: 1) nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa per omessa notifica al domicilio dell'imputato dei decreti di fissazione dell'udienza preliminare e di citazione a giudizio (le notifiche sarebbero state effettuate al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis c.p.p.); 2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento di prove decisive, in particolare con riferimento alle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria; 3) errori nel riconoscimento e nella comparazione delle circostanze attenuanti e aggravanti, richiesta di maggiori attenuanti e di una riduzione della pena per continuazione e riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la notificazione al difensore di fiducia costituisca, ove valida ma non eseguita secondo le forme prescritte, una nullità a regime intermedio (art. 180 c.p.p.) e che la relativa eccezione non sia stata proposta nei termini utili, con conseguente sanatoria; inoltre il motivo è stato considerato generico per mancata allegazione del concreto pregiudizio. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto legittima e sufficientemente motivata la valutazione di merito circa la credibilità del teste e l'identificazione dell'imputato, richiamando il limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto. Sul terzo motivo la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nella comparazione delle circostanze e nella quantificazione della pena: il giudice di merito aveva riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti e motivato il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale (pena incompatibile). Conseguentemente è stata confermata la condanna a anni 3 e mesi 3 di reclusione e euro 750 di multa per rapina aggravata (capo A) e lesioni personali aggravate (capo B) con continuazione; il vincitore del giudizio è dunque la parte resistente.
Norme richiamate
art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen.
Disciplina la notificazione degli atti all'avvocato di fiducia; la notificazione al difensore può sostituire quella al domicilio ma, se effettuata in modo difforme, genera una nullità a regime intermedio salvo prova del pregiudizio
Prevede la nullità assoluta per l'omessa citazione; la Corte osserva che la nullità assoluta ricorre solo se la citazione è del tutto omessa o inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto
Regola le nullità a regime intermedio e i termini entro i quali devono essere dedotte; la sentenza ricorda che le nullità verificatesi negli atti preliminari devono essere eccepite entro la deliberazione della sentenza di primo grado
Prevede forme di sanatoria delle nullità di modalità quando l'atto, benché viziato, è stato efficace nella pratica; la Corte richiama la possibilità di sanatoria per violazioni formali non idonee a pregiudicare la conoscenza dell'atto
art. 97, comma 4 cod. proc. pen.
Consente la nomina di un difensore d'ufficio o sostitutivo quando quello di fiducia non compare; la Corte rileva che la difesa tecnica è stata comunque assicurata da difensori sostituti
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita la motivazione della cassazione ai punti strettamente necessari; la Corte applica questo limite nella trattazione dei motivi
Fissa i canoni di valutazione delle prove; la Corte ricorda che il sindacato di legittimità verifica solo l'esistenza di un apparato motivazionale logico e coerente rispetto a tali canoni
Circostanza attenuante riconosciuta dal giudice di merito e valutata in equivalenza rispetto alle aggravanti nella determinazione della pena
Disciplina l'aumento di pena per il concorso di reati; richiamato in relazione all'aumento applicato dal giudice per il capo B)
Principi e criteri per la determinazione della pena; la Corte ribadisce la discrezionalità del giudice del merito nell'applicazione di tali criteri, sindacabile in cassazione solo per vizio logico-aritmetico o arbitrio
Norma richiamata in tema di autonomia della fase degli atti preliminari rispetto al dibattimento (possibilità di chiudere il procedimento in fase preliminare)
art. 181, commi 3 e 4 cod. proc. pen.
Richiamati nel contesto della distinzione tra fase degli atti preliminari e fase dibattimentale e dei termini per la deduzione delle nullità
Massime di principio
- La notificazione della citazione al difensore di fiducia anziché al domicilio dichiarato costituisce, di regola, una nullità a regime intermedio e non automaticamente una nullità assoluta: va tempestivamente eccepita o si considera sanata.
- Le nullità a regime intermedio verificatesi negli atti preliminari devono essere dedotte nei termini previsti (in genere prima della deliberazione della sentenza di primo grado), altrimenti la relativa eccezione è inammissibile o inefficace.
- In cassazione il sindacato sulle valutazioni probatorie del merito è limitato: la Suprema Corte verifica la presenza di una motivazione logica e coerente, non rifà la valutazione delle prove.
- Per ottenere l'annullamento per vizi di notifica è utile indicare sempre il concreto pregiudizio subito nella conoscenza dell'atto e nell'esercizio della difesa; la mancata specificazione può determinarne l'inammissibilità.
- La discrezionalità del giudice di merito nella comparazione di aggravanti e attenuanti e nella quantificazione della pena è ampia; la cassazione interviene solo per arbitrarietà o illogicità manifesta.
- L'assenza del difensore di fiducia può essere supplita dalla nomina di un difensore sostitutivo ex art. 97 c.p.p., il che attenua i profili di nulla difesa quando la difesa tecnica è comunque garantita.
- Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere escluso per ragioni oggettive qualora l'entità della pena inflitta sia incompatibile con i limiti previsti dalla legge.
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