Cassazione Civile, Ordinanza n. 16133/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di pagamento dell'indennizzo dovuto in base a un contratto di assicurazione sulla vita stipulato dal coniuge della ricorrente. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, adita dalla compagnia assicuratrice, aveva riformato la decisione e rigettato la pretesa. Poiché nel frattempo la compagnia aveva eseguito la sentenza di primo grado, in appello aveva chiesto anche la restituzione delle somme versate; tale domanda era stata però ritenuta non provata quanto al pagamento. Successivamente la compagnia aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la restituzione delle somme e la parte ingiunta aveva proposto opposizione, sostenendo che la domanda restitutoria fosse già stata respinta in appello e non potesse essere riproposta in via monitoria. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo che nel precedente giudizio non vi fosse stata una statuizione sulla domanda restitutoria e che quindi la compagnia potesse proporla nuovamente. In Cassazione la ricorrente ha proposto un unico motivo avverso tale sentenza; tuttavia la Corte non ha esaminato il motivo perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso, essendo il deposito avvenuto oltre il termine di venti giorni dalla notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso perché notificato il 15 ottobre 2021 ma depositato il 12 novembre 2021, oltre il termine di venti giorni dalla notificazione, scaduto il 4 novembre 2021. Ha quindi confermato in via processuale la sentenza d'appello, senza esaminare il motivo di ricorso. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della compagnia assicuratrice e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza
le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico della parte soccombente
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di declaratoria di improcedibilità sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
il parametro per l'ulteriore contributo unificato è quello previsto per il ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il deposito avviene oltre il termine previsto dalla legge rispetto alla notificazione del ricorso.
- L'improcedibilità del ricorso preclude l'esame dei motivi dedotti, anche se la controversia sottostante presenti questioni di merito rilevanti.
- In caso di soccombenza nel giudizio di legittimità, le spese seguono la parte che perde.
- La declaratoria di improcedibilità può comportare, se ne ricorrono i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
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