Cassazione Penale, Sentenza n. 23187/2022 del 14/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna inflitta dal Tribunale di Foggia per il reato di incendio (art. 424 c.p.) relativo all'incendio di 7.000 balle di paglia commesso il 5 agosto 2013. Angelo Ianno deduceva carenza di motivazione e vizio nella negazione delle attenuanti generiche per mancata valorizzazione di un presunto apporto collaborativo. Vincenzo Ricciardi deduceva: omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, difetto di motivazione nella valutazione delle sue condotte e dei rilievi di impugnazione, mancato esame della prescrizione qualora non fosse stata applicata la recidiva, e mancata concessione delle attenuanti generiche e della riduzione di pena/esclusione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto i motivi, in massima parte, genericamente esposti e privi della specificità richiesta per l'esame in sede di legittimità; ha qualificato come manifestamente infondati alcuni profili (in particolare la richiesta di attenuanti per Ianno e l'eccezione sulla notifica per Ricciardi). La Corte ha confermato la valutazione probatoria che individua i ricorrenti come unici occupanti dell'autovettura ripresa da video e osservata dai Carabinieri nell'immediatezza dell'incendio, e ha condiviso la disamina sulla mancata indicazione di elementi concreti a favore delle attenuanti o per escludere la recidiva. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ognuno è stato condannato al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale applicata al fatto: l'incendio doloso. La sentenza lo applica ai comportamenti degli imputati nei termini della imputazione per aver cagionato l'incendio delle balle di paglia.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Interpretazione applicata: quando l'indirizzo di domicilio indicato è inidoneo e la notifica non è possibile, la citazione può essere regolarmente effettuata mediante consegna al difensore, come previsto dalla norma.
Richiamato in rapporto alla dedotta concessione delle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia fornito elementi concreti e specifici per applicare i criteri di cui all'art. 133 e giustificare l'attenuazione della pena.
Massime di principio
- I motivi di ricorso generici e privi di specificità non vengono esaminati in Cassazione: occorre indicare chiaramente i passaggi logici ed i punti di diritto e di fatto che si intendono contestare.
- La mera affermazione di un presunto comportamento collaborativo o di attenuanti richiede elementi concreti e spiegazioni specifiche per essere valutata; l'assenza di tali elementi porta al rigetto della richiesta.
- Le contestazioni relative alla notifica devono dimostrare l'idoneità dell'indirizzo indicato o l'irregolarità della procedura; se il decreto di citazione prevedeva l'ipotesi di notifica al difensore e questa è stata effettuata, l'eccezione è infondata.
- Per impugnare l'applicazione della recidiva o far valere la prescrizione è necessario argomentare con precisione perché la recidiva non dovrebbe essere applicata o come la prescrizione sia maturata; affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Le prove video e l'osservazione degli agenti, se adeguatamente motivate e collegate logicamente ai fatti, possono costituire fondamento sufficiente della responsabilità.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, di regola, la condanna alle spese e, se prevista, il pagamento alla Cassa delle ammende; chi propone ricorso deve quindi valutare la concretezza dei motivi prima di impugnare.
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