Cassazione Penale, Sentenza n. 14026/2022 del 12/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Crisci ha impugnato l'ordinanza del GIP che aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento della violazione del principio del ne bis in idem e di applicazione dell'art. 669 c.p.p. riferita a tre sentenze del Tribunale di Benevento. Sosteneva che i reati giudicati nelle tre sentenze e quelli per cui chiedeva l'esecuzione erano lo stesso "fatto" in senso naturalistico (identità storica: condotta-evento-nesso causale e circostanze di tempo, luogo e persona), richiamando pronunce delle Sezioni Unite, della CEDU e la sentenza n. 200/2016 della Corte costituzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza dei requisiti di specificità degli articoli di cui all'art. 606 c.p.p. e per difetto di fondatezza nella lettura della giurisprudenza richiamata. Ha ritenuto che la Consulta non abbia disposto che il mero concorso formale comporti automaticamente la preclusione del nuovo giudizio e che, nel caso concreto, le tre sentenze del Tribunale di Benevento si riferivano a fatti materialmente distinti (diversi assegni, diversi tempi e diverse persone offese), con conseguente assenza di identità naturalistica del fatto. Pertanto il provvedimento impugnato non è stato annullato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma della sede esecutiva invocata dal ricorrente per chiedere l'applicazione del divieto di bis in idem; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti in presenza di fatti naturalisticamente diversi.
Norma che disciplina il divieto di ulteriori procedimenti per lo stesso fatto; la Corte richiama l'interpretazione della Consulta che riconduce la verifica all'identità del fatto storico.
Richiamato in relazione al concorso formale tra reati: il fatto che reati diversi siano stati unificati per concorso formale non implica automaticamente identità del fatto ai fini del ne bis in idem.
Norma che elenca i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specifica indicazione dei vizi di legittimità richiesti da questa norma.
Sentenza Corte costituzionale n. 200 del 2016
l'esistenza o no di un concorso formale tra i reati oggetto della res iudicata e della res iudicanda è un fattore ininfluente ai fini dell'applicazione dell'art. 649 cod.proc.pen., una volta che questa disposizione sia stata ricondotta a conformità costituzionale, ... sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico, il giudice può ritenere che il fatto oggetto di nuovo giudizio è il medesimo solo se riscontra la coincidenza di tutti questi elementi, assunti in una dimensione empirica.
La Consulta ha chiarito che la verifica del divieto di bis in idem deve essere storica-naturalistica (condotta-evento-nesso causale e circostanze): il mero concorso formale non è di per sé decisivo né preclusivo.
Giurisprudenza Corte di cassazione (es. Sez. 6 n. 4537 del 09/01/2009)
Principio secondo cui la falsa incolpazione di più soggetti con una unica denuncia configura tanti distinti reati di calunnia quanti sono gli incolpati, escludendo identità del fatto quando gli offesi sono diversi.
Corte EDU - Grande Stevens c. Italia (richiamata nel ricorso)
Richiamata a sostegno di principi sul ne bis in idem a livello sovranazionale; la Corte di Cassazione non ha ritenuto che il richiamo mutasse la valutazione sulla diversità naturalistica dei fatti concreti.
Massime di principio
- Il divieto di ne bis in idem va valutato sulla base dell'identità del fatto storico in senso naturalistico: occorre confronto tra condotta, evento e nesso causale (oltre a circostanze di tempo, luogo e persona).
- La presenza di un concorso formale tra reati non determina di per sé l'identità del fatto: il concorso formale è ininfluente rispetto all'applicazione del divieto una volta che la verifica sia fatta secondo la triade condotta-nesso causale-evento.
- Se da un'unica azione di denuncia risultano più persone incolpate, possono configurarsi più reati distinti (es. più calunnie), con esclusione dell'identità del fatto quando variano vittime, assegni, tempi o modalità materiali.
- In sede di Cassazione il ricorso deve indicare puntualmente i vizi di legittimità previsti dall'art. 606 c.p.p.; la genericità e il carattere discorsivo del motivo rendono il ricorso inammissibile.
- Nel valutare la preclusione per ne bis in idem, è necessario distinguere fra questioni di diritto costituzionale o sovranazionale e la verifica empirica dei fatti: l'evocazione di principi giurisprudenziali non sostituisce l'analisi comparativa delle concrete condotte.
- Quando si contesta la violazione del ne bis in idem, documentare la coincidenza di tutti gli elementi naturalistici del fatto (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona) aumenta la probabilità di accoglimento; altrimenti il giudice può ritenere i fatti distinti e respingere l'eccezione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13942/2022 del 12/04/2022
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13944/2022 del 12/04/2022
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13945/2022 del 12/04/2022
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13946/2022 del 12/04/2022
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13947/2022 del 12/04/2022
- Sentenza penale · 12 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 13948/2022 del 12/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →