Cassazione Civile, Ordinanza n. 21232/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui un tribunale aveva condannato il debitore al pagamento di una somma in favore della società creditrice. Il debitore proponeva opposizione, contestando il credito nell'an e nel quantum ed eccependo la prescrizione. Il tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione perché proposta oltre il termine di cui all'art. 641 c.p.c. e perché non ricorrevano i presupposti dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. La corte d'appello dichiarava inammissibile l'appello con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione delle norme sull'opposizione tardiva, sostenendo che l'onere di provare la precedente conoscenza del decreto gravasse sulla parte opposta; 2) vizi della notificazione del decreto ingiuntivo, asseritamente eseguita in luogo diverso dalla residenza e con sottoscrizione non riferibile al destinatario, anche mediante querela di falso; 3) mancata ammissione dei mezzi istruttori e erronea declaratoria di inammissibilità della querela di falso per difetto di procura speciale; 4) illegittimità dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., perché emessa in una causa in cui, secondo il ricorrente, era obbligatorio l'intervento del P.M. per la presenza della querela di falso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi fossero in parte inammissibili e in parte infondati, perché non aggredivano la ratio decidendi delle decisioni di merito: l'inammissibilità dell'opposizione tardiva era stata fondata non solo sulla regolarità della notificazione, ma soprattutto sulla mancata prova da parte dell'opponente della tardiva conoscenza del decreto, onere che grava sull'opponente medesimo. Inoltre, il ricorso non rispettava l'art. 366, n. 6, c.p.c., non avendo riprodotto o localizzato con precisione gli atti richiamati, in particolare l'avviso di ricevimento. È stato poi respinto anche il quarto motivo: la Corte ha affermato che, nella fase preliminare del giudizio di falso, l'intervento del P.M. non è necessario quando la querela sia definita con pronuncia di inammissibilità senza aprire l'accertamento del falso; pertanto, correttamente la corte territoriale aveva emesso ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. La parte ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento di euro 3.000 ex art. 96, comma 3, c.p.c. per responsabilità processuale aggravata.
Norme richiamate
individua il termine entro cui proporre l'opposizione al decreto ingiuntivo notificato
l'opposizione tardiva è ammissibile solo se il decreto non è stato tempestivamente conosciuto a causa di irregolarità della notificazione e se l'opponente prova tale mancata tempestiva conoscenza
richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure sulla ripartizione dell'onere probatorio
art. 157, secondo comma, c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi della notificazione e alla loro sanatoria
richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti del decreto ingiuntivo
richiamato per contestare la regolarità del procedimento notificatorio
art. 149, secondo comma, c.p.c.
richiamato per contestare la notificazione a mezzo posta del decreto ingiuntivo
richiamato in relazione alla dedotta mancata ammissione di mezzi istruttori
richiamati con riguardo alla querela di falso
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure istruttorie
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure istruttorie
consente la declaratoria di inammissibilità dell'appello; la sua applicazione è stata ritenuta corretta perché la querela di falso era stata definita in fase preliminare senza necessità di intervento del P.M.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
impone l'indicazione specifica degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; la mancata trascrizione/localizzazione dell'avviso di ricevimento ha reso inammissibili le censure
consente la condanna per responsabilità processuale aggravata in caso di lite pretestuosa o abusiva, anche senza accertamento di dolo o colpa
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Per l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. non basta allegare vizi della notificazione: l'opponente deve anche provare di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per effetto di quella irregolarità.
- Se il ricorso per cassazione si fonda su atti o documenti del giudizio di merito, il ricorrente deve trascriverli o riprodurli in modo adeguato, oppure indicarne con precisione la collocazione nel fascicolo; in mancanza, la censura è inammissibile ex art. 366, n. 6, c.p.c.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronta con la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata, limitandosi a contestare profili secondari o non decisivi.
- Nel giudizio di falso, l'intervento del pubblico ministero è necessario nella fase di accertamento del falso, ma non nella fase preliminare in cui si decide sull'ammissibilità della querela o sulla rilevanza del documento; pertanto, se la querela è chiusa in limine con declaratoria di inammissibilità, può operare legittimamente l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c.
- La reiterazione di censure già svolte nei gradi di merito, senza effettivo confronto con la motivazione dei provvedimenti impugnati, può giustificare la condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21077/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21079/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21080/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21082/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21084/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21085/2023 del 19/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →