Cassazione Penale, Ordinanza n. 21407/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e i motivi manifestamente inammissibili. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva affermato la sua responsabilità per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 115/2002. Nel ricorso deduceva censure che la Cassazione qualifica come del tutto generiche e aspecifiche, perché non indicavano puntualmente le ragioni di fatto e di diritto della doglianza e non si confrontavano con la motivazione della decisione impugnata. La Corte rileva inoltre che la sentenza di appello era sorretta da motivazione appropriata, basata su significative acquisizioni probatorie e priva di vizi logico-giuridici.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base dell'affermazione di responsabilità in appello; la Cassazione non entra nel merito della sua applicazione perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorso è dichiarato manifestamente inammissibile perché i motivi sono generici e aspecifici, non espongono ragioni di doglianza specifiche e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo esonero non ravvisato nel caso concreto.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il ricorso è manifestamente inammissibile quando i motivi sono generici o aspecifici e non si misurano con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non procede a una nuova valutazione del merito quando la decisione di appello sia sorretta da motivazione congrua, logica e fondata su acquisizioni probatorie significative.
- La mera riproposizione di censure non specifiche, prive di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
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