Cassazione Penale, Sentenza n. 34742/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per furto (art.110, 624-bis cod. pen., aggravato ex art.625, comma 1, n.5). L'imputato censura: 1) l'utilizzo in giudizio delle dichiarazioni rese in fase di indagine da Kazi Minazur Shanto, poi divenuto irreperibile, in violazione degli artt.512 e 512-bis c.p.p., del diritto al contraddittorio (art.111 Cost.) e dell'art.6 CEDU; la difesa sostiene che l'allontanamento del dichiarante era prevedibile e che non sono state eseguite ricerche esaustive nel paese d'origine; 2) carenza e insufficiente valore probatorio degli elementi di riscontro indicati dalla Corte d'appello (denuncia della parte offesa, vicinanza di domicilio, proposta di vendita antecedente, furto contestuale di una bicicletta) che non avrebbero valore decisivo per integrare il cosiddetto "mosaico" e compensare il carattere secondario delle dichiarazioni predibattimentali (riguardo a art.192, 526 c.p.p. e art.526, comma 1-bis); 3) motivazione illogica e contraddittoria sulla sussistenza dell'aggravante ex art.625 n.5, poiché la Corte avrebbe ritenuto attendibile il dichiarante irreperibile e invece non attendibile la persona offesa, senza adeguata spiegazione e in mancanza del necessario favore rei.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al secondo motivo: il primo motivo è stato rigettato (le dichiarazioni del dichiarante irreperibile sono state ritenute acquisibili ex art.512 c.p.p. perché l'allontanamento non risultava prevedibile e l'art.512-bis non applicabile), mentre il secondo motivo è stato accolto perché la Corte territoriale ha valorizzato elementi di riscontro ritenuti non decisivi e insufficienti a sorreggere una condanna che rimaneva, di fatto, fondata soprattutto sulle dichiarazioni del Kazi. Per effetto dell'accoglimento del secondo motivo è stato assorbito il terzo motivo. La sentenza di merito è stata annullata e il fascicolo è stato rinviato per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello.
Norme richiamate
Norma penale citata nel capo d'imputazione per la partecipazione al reato; la sentenza fa riferimento alla fattispecie complessiva contestata all'imputato.
Furto aggravato contestato all'imputato; utilizzata come riferimento per la qualificazione del reato.
art. 625, comma 1, n.5 cod. pen.
Aggravante contestata (uso di violenza sulle cose o contestualità di altre circostanze): la Corte ha ritenuto che la prova della circostanza aggravante non fosse adeguatamente motivata e che il dubbio residuo dovesse favorire l'imputato.
norma derogante al principio del contraddittorio che richiede applicazione restrittiva
Le dichiarazioni rese fuori dal dibattimento da persona poi irreperibile possono essere lette in dibattimento solo se l'irreperibilità è stata imprevedibile e la ripetizione divenuta oggettivamente impossibile; la norma va applicata restrittivamente e le dichiarazioni, se ammesse, hanno valore probatorio secondario e devono essere inquadrate in un mosaico probatorio che le corrobori.
Applicabile solo ai soggetti effettivamente stabilmente residenti all'estero e presenti in Italia occasionalmente; la Corte ha ritenuto che la disposizione non fosse applicabile al caso concreto (il dichiarante era di fatto presente in Italia).
Richiamato in relazione all'obbligo di compiere ricerche per la reperibilità del dichiarante nel paese d'origine; la Corte ha valutato che non fosse stata dimostrata l'omessa ricerca esaustiva e che, comunque, la ripetizione era divenuta impossibile per motivi oggettivi.
Norma sulla valutazione della prova e della motivazione; richiamata nella critica alla motivazione della Corte territoriale per la mancata valutazione integrata e persuasiva degli elementi di riscontro.
art. 526, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai requisiti della motivazione della sentenza d'appello; la Corte ha ritenuto che gli ulteriori elementi richiamati non avessero il carattere decisivo richiesto per sorreggere la condanna.
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo e del diritto al contraddittorio nella formazione della prova; utilizzato per valutare la compatibilità dell'uso di dichiarazioni predibattimentali con i diritti dell'imputato.
art. 6 CEDU
Diritto a un processo equo (in particolare la possibilità di esaminare i testimoni); richiamato per il confronto con la giurisprudenza della Corte EDU sull'utilizzo delle dichiarazioni irreperibili.
art. 185, comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'eccezione di nullità tempestivamente sollevata dalla difesa; attiene ai termini e alle modalità di deduzione delle nullità processuali.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese fuori dal contraddittorio da persona poi irreperibile possono essere utilizzate in giudizio solo se l'irreperibilità era imprevedibile e la ripetizione oggettivamente impossibile; la norma va interpretata restrittivamente.
- Tali dichiarazioni hanno valore probatorio secondario e non possono, da sole, fondare una condanna: è necessario un 'mosaico' probatorio nel quale gli elementi di riscontro siano decisivi e corroboranti, valutati contestualmente alle dichiarazioni.
- La valutazione della sussistenza dei presupposti di ammissibilità (imprevedibilità dell'allontanamento, impossibilità oggettiva della ripetizione) e la verifica della consistenza degli elementi di riscontro devono essere compiute in un unico e integrato momento valutativo; non è lecito 'spezzare' il giudizio in due momenti separati.
- La mera condizione di straniero irregolare o la conoscenza formale della procedura da parte del dichiarante non giustificano di per sé la prevedibilità del suo allontanamento; occorrono elementi concreti e dimostrabili.
- In presenza di dubbio residuo sulla responsabilità, deve applicarsi il principio del favor rei e il dubbio giova all'imputato.
- Se la motivazione d'appello utilizza dichiarazioni predibattimentali, il giudice deve indicare chiaramente e persuasivamente perché gli elementi di riscontro escludono ogni ragionevole dubbio; elementi meramente indiziari e non decisivi non sono sufficienti.
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