Cassazione Penale, Sentenza n. 7803/2023 del 22/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal Tribunale di Pescara per i reati di cui agli artt. 648 e 493-bis c.p., deducendo il vizio di motivazione: la difesa sostiene che l'unico elemento probatorio era una telefonata tra il ricorrente e il fratello alle ore 10:33 del giorno del furto, nella quale il ricorrente avrebbe fornito il PIN, elemento che secondo la difesa non sarebbe idoneo a fondare gravi indizi di colpevolezza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il controllo di legittimità non consente la revisione del merito o del 'peso' degli indizi, ma solo l'esame della correttezza giuridica e dell'assenza di illogicità manifeste. Ha ritenuto adeguata la motivazione del provvedimento impugnato: la conversazione dalla quale il ricorrente fornisce il PIN al fratello è idonea a fondare la gravità indiziaria in ordine al concorso nella ricettazione (per aver ricevuto la carta) e nell'uso indebito della stessa almeno in quella circostanza. La circostanza che la denuncia sia stata presentata in orario successivo è irrilevante. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende; infine, la sentenza dispone gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94 co. 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
Il giudice ha ritenuto che la telefonata e la consegna/uso della carta costituiscano indizi gravi circa il concorso del ricorrente nella ricettazione (ricezione della carta).
art. 493-bis cod. pen. (uso indebito di carte di pagamento)
La Corte ha ritenuto che l'uso indebito della carta, evidenziato dalla conversazione con comunicazione del PIN, integri indizi sufficienti per la gravità indiziaria quanto meno per l'episodio contestato.
art. 616 c.p.p. (sanzioni per atti processuali con colpa)
Applicato per condannare il ricorrente al versamento di una somma alla cassa delle ammende in ragione della inammissibilità del ricorso e dei profili di colpa nella sua determinazione.
art. 94 co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen. (adempimenti di cancelleria)
Richiamato per disporre gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia della sentenza.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari de libertate, esercita un controllo di legittimità limitato: non rivede il merito degli elementi probatori né il 'peso' degli indizi, ma verifica la correttezza giuridica e l'assenza di illogicità manifeste nella motivazione.
- Conversazioni telefoniche che provano la comunicazione di dati sensibili (es. PIN) e la consegna/possesso di strumenti di pagamento possono costituire elementi idonei a fondare la gravità indiziaria per reati come la ricettazione e l'uso indebito di carte.
- Il momento in cui viene denunciato il furto o scoperto l'evento (orario della denuncia) è generalmente irrilevante rispetto alla valutazione degli indizi: la denuncia indica il momento in cui l'evento è stato accertato, non necessariamente il momento del fatto.
- Per impugnare con successo la misura cautelare è necessario dimostrare l'illogicità o la manifesta infondatezza della motivazione del giudice di merito, non il semplice dissenso sulla valutazione della prova.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare sanzioni economiche (spese processuali e ammende) ai sensi delle norme processuali; la valutazione della sussistenza di colpa nell'impugnazione può dar luogo a condanne ex art. 616 c.p.p.
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