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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7803/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal Tribunale di Pescara per i reati di cui agli artt. 648 e 493-bis c.p., deducendo il vizio di motivazione: la difesa sostiene che l'unico elemento probatorio era una telefonata tra il ricorrente e il fratello alle ore 10:33 del giorno del furto, nella quale il ricorrente avrebbe fornito il PIN, elemento che secondo la difesa non sarebbe idoneo a fondare gravi indizi di colpevolezza.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il controllo di legittimità non consente la revisione del merito o del 'peso' degli indizi, ma solo l'esame della correttezza giuridica e dell'assenza di illogicità manifeste. Ha ritenuto adeguata la motivazione del provvedimento impugnato: la conversazione dalla quale il ricorrente fornisce il PIN al fratello è idonea a fondare la gravità indiziaria in ordine al concorso nella ricettazione (per aver ricevuto la carta) e nell'uso indebito della stessa almeno in quella circostanza. La circostanza che la denuncia sia stata presentata in orario successivo è irrilevante. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende; infine, la sentenza dispone gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94 co. 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari de libertate, esercita un controllo di legittimità limitato: non rivede il merito degli elementi probatori né il 'peso' degli indizi, ma verifica la correttezza giuridica e l'assenza di illogicità manifeste nella motivazione.
  • Conversazioni telefoniche che provano la comunicazione di dati sensibili (es. PIN) e la consegna/possesso di strumenti di pagamento possono costituire elementi idonei a fondare la gravità indiziaria per reati come la ricettazione e l'uso indebito di carte.
  • Il momento in cui viene denunciato il furto o scoperto l'evento (orario della denuncia) è generalmente irrilevante rispetto alla valutazione degli indizi: la denuncia indica il momento in cui l'evento è stato accertato, non necessariamente il momento del fatto.
  • Per impugnare con successo la misura cautelare è necessario dimostrare l'illogicità o la manifesta infondatezza della motivazione del giudice di merito, non il semplice dissenso sulla valutazione della prova.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare sanzioni economiche (spese processuali e ammende) ai sensi delle norme processuali; la valutazione della sussistenza di colpa nell'impugnazione può dar luogo a condanne ex art. 616 c.p.p.

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