Cassazione Penale, Sentenza n. 20037/2024 del 21/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gallo ha impugnato l'ordinanza del 6 giugno 2023 con la quale la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la sua opposizione avverso la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revoca della confisca della somma di euro 12.490. L'opponente ha sostenuto che quei 12.490 euro erano stati sequestrati come presunto profitto di reato oggetto di autonoma imputazione per la quale era stato poi assolto (per non aver commesso il fatto) in sede di rinvio, e che quindi non poteva essere mantenuta l'ablazione. Ha inoltre dedotto di aver giustificato la disponibilità del contante con la percezione di una pensione per invalidità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la confisca era stata disposta in sede di cognizione (sentenza di primo grado del GUP dell'8 febbraio 2011) ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 306/1992 — oggi corrispondente all'art. 240-bis c.p. — in ragione della sproporzione tra entrate lecite e incremento patrimoniale, e che tale statuizione attiene a tutti i beni in sequestro, compresi i 12.490 euro. Poiché Gallo non aveva impugnato tempestivamente la confisca nel rito di cognizione, la decisione si è formata in giudicato e non poteva essere rimessa in discussione mediante incidente di esecuzione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma consente la confisca per sproporzione tra risorse lecite e patrimonio acquisito; la Corte ha interpretato che la confisca disposta in sede di cognizione ai sensi della corrispondente norma (ex art.12-sexies d.l. 306/1992) vale per l'intero compendio sequestrato e produce effetti nei confronti dei soggetti partecipanti al giudizio una volta divenuta irrevocabile.
art. 240, secondo comma, cod. pen.
Citato nel contrappunto giuridico: la Corte ha escluso che i casi di confisca previsti da tale disposizione fossero applicabili nella fattispecie per giustificare la revoca; la confisca qui è stata invece basata sulla previsione per sproporzione.
art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (norma storica corrispondente)
Norma richiamata nella motivazione della sentenza di primo grado; la Corte precisa che la precedente disciplina (art.12-sexies) corrisponde oggi all'art.240-bis c.p. e che la confisca era stata disposta su quella base.
La Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p. per addebitare al ricorrente le spese del procedimento e, ai sensi dei criteri equitativi, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ritenendo inammissibile il ricorso ma senza censurare dolo o colpa grave nella proposizione dello stesso.
Sentenze di legittimità citate (es. Sez.1, n.4096/2018; Sez.1, n.3311/2011)
Giurisprudenza consolidata che afferma che la statuizione di confisca contenuta in sentenza irrevocabile fa stato nei confronti dei partecipanti al procedimento di cognizione e non può essere riesaminata in sede di esecuzione se non in presenza di sopravvenienze decisive.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186
Richiamata per affermare che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò ha influito sull'applicazione equitativa della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Quando la confisca è stata pronunciata in sede di cognizione per sproporzione (art.240-bis c.p.), essa può riguardare l'intero compendio sequestrato e diventa opponibile una volta che la sentenza sia divenuta irrevocabile.
- La successiva assoluzione su specifiche imputazioni non elimina automaticamente una confisca già pronunciata per sproporzione, se quella confisca non è stata tempestivamente impugnata nel rito di cognizione.
- Per ottenere la revoca di una confisca è necessario impugnare la decisione nella sede e nei termini processuali previsti: l'incidente di esecuzione non è idoneo a rimettere in discussione una statuizione divenuta giudicato salvo sopravvenienze nuove e decisivi elementi probatori.
- L'onere di provare l'origine lecita di somme disposte in misura sproporzionata grava sul soggetto interessato; dichiarazioni generiche (es. percezione di pensione) richiedono documentazione probatoria adeguata.
- Il ricorso in cassazione manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese; tuttavia, in assenza di colpa grave o dolo nella proposizione del ricorso, le sanzioni pecuniarie possono essere calibrate equitativamente.
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