Cassazione Civile, Ordinanza n. 37108/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario acceso nel 1987, sul quale la società correntista aveva agito per ottenere la restituzione di somme asseritamente addebitate senza titolo, deducendo capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissioni di massimo scoperto e altre spese non dovute. Nel corso del giudizio di primo grado era intervenuto un terzo che si dichiarava cessionario del credito litigioso e chiedeva il pagamento in suo favore. Il tribunale aveva accolto in parte la domanda e la corte d'appello aveva confermato la condanna della banca, rigettando l'appello principale dell'istituto di credito e ponendo a carico della banca anche le spese di CTU. In cassazione la banca ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1260 e 1406 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'atto del 20.12.2010 dovesse essere qualificato come cessione del contratto e non del credito, con conseguente necessità del consenso del debitore ceduto; 2) violazione dell'art. 1260 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, contestando la qualificazione operata dalla corte territoriale come cessione di credito futuro e affermando che un credito non ancora venuto ad esistenza non avrebbe potuto legittimare l'intervento del cessionario ex art. 111 c.p.c.; 3) violazione dell'art. 2946 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, censurando il rigetto dell'eccezione di prescrizione dell'azione restitutoria, assumendo che mancasse prova scritta dell'apertura di credito e che, in difetto, tutte le rimesse dovessero considerarsi solutorie con prescrizione decorrente dai singoli versamenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché la banca proponeva in sostanza una diversa interpretazione del testo contrattuale senza denunciare la violazione dei criteri ermeneutici né un vizio di motivazione. Ha accolto solo in parte la correzione della motivazione sul secondo motivo, precisando che il credito non era futuro ma attuale e litigioso, sorto al momento della chiusura del conto o della maturazione del saldo, sicché il cessionario poteva intervenire nel giudizio ex art. 111 c.p.c.; il motivo è stato comunque respinto nel risultato. Ha dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile il terzo motivo: la questione della forma scritta ex art. 117 TUB è stata considerata nuova ma esaminabile in diritto, però infondata, poiché per un rapporto di affidamento sorto nel 1987 non era richiesta la forma scritta a pena di nullità; inoltre la prova dell'apertura di credito poteva desumersi, nel caso concreto, dalla non contestazione ex art. 115 c.p.c., e le critiche della banca miravano solo a una rivalutazione del merito. La banca è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La cessione ha ad oggetto il credito; la contestazione dell'interpretazione del documento negoziale non è ammissibile in cassazione se si risolve in una diversa lettura del testo senza denuncia dei criteri ermeneutici.
La cessione del contratto presuppone il subingresso dell'altro contraente e non può essere affermata solo sulla base di un'interpretazione alternativa del documento; nel caso concreto la qualificazione come cessione del contratto è stata esclusa dal giudice di merito.
Il cessionario di un credito litigioso, ancorché oggetto di accertamento giudiziale, può intervenire nel processo pendente; non è necessario che il credito sia futuro.
La non contestazione delle allegazioni di parte può essere valorizzata dal giudice di merito come elemento di accertamento dell'esistenza del rapporto di apertura di credito.
L'obbligo di forma scritta per i contratti bancari non si applica ai rapporti di affidamento costituiti anteriormente all'entrata in vigore della disciplina sulla trasparenza bancaria; per tali rapporti la prova può essere data con ogni mezzo.
Ha introdotto per la prima volta l'obbligo della forma scritta per i contratti relativi a operazioni e servizi bancari, prima non richiesto per l'apertura di credito.
La prescrizione decennale dell'azione di ripetizione decorre, per i rapporti assistiti da apertura di credito, dalla chiusura del conto e non dai singoli versamenti aventi funzione meramente ripristinatoria.
Richiamato come criterio ermeneutico la cui eventuale violazione può essere dedotta in cassazione; nel caso concreto non è stata utilmente censurata.
La ricostruzione dell'accordo negoziale si divide in interpretazione della volontà delle parti, insindacabile salvo vizio motivazionale, e qualificazione del negozio, sindacabile per violazione dei criteri legali di interpretazione.
La Corte può correggere la motivazione in diritto della decisione impugnata quando il dispositivo sia comunque corretto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di motivazione è oggi deducibile solo nei ristretti limiti del testo vigente; non consente di sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove.
Massime di principio
- Nella ricostruzione di un accordo negoziale, il giudice di merito compie una prima fase di interpretazione della volontà delle parti, che è accertamento di fatto censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale, e una seconda fase di qualificazione giuridica del negozio, censurabile per violazione dei criteri legali di ermeneutica.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di diritto in una richiesta di diversa interpretazione del contratto o di rivalutazione del materiale probatorio, se il ricorrente non denuncia specificamente la violazione delle regole di interpretazione contrattuale o un vizio motivazionale nei limiti di legge.
- La cessione di un credito litigioso non richiede che il credito sia già definitivamente accertato, essendo sufficiente che il credito esista come posizione giuridica attuale e sia solo sub judice; il cessionario può quindi intervenire nel giudizio pendente per l'accertamento del credito.
- Per i rapporti di apertura di credito bancario sorti prima dell'introduzione dell'obbligo di forma scritta della disciplina sulla trasparenza bancaria, la validità del rapporto non dipende dalla produzione del contratto scritto e la prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, ivi compresa la non contestazione delle allegazioni di controparte.
- Nel giudizio di ripetizione di indebito su conto corrente assistito da apertura di credito, la prescrizione dell'azione restitutoria decorre dalla chiusura del rapporto e non dai singoli versamenti, quando le rimesse non abbiano carattere solutorio autonomo.
- La parte che intenda superare l'accertamento di merito sulla sussistenza di un rapporto bancario o sull'efficacia probatoria della non contestazione deve articolare una censura realmente riconducibile ai limiti del sindacato di legittimità, non una mera contestazione fattuale.
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