Cassazione Penale, Ordinanza n. 33864/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto che il rimedio esperibile non fosse il ricorso per cassazione ma l'appello. Ha quindi convertito il ricorso in appello e disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Salerno per il giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Salerno aveva assolto l'imputato dal reato di lesioni pluriaggravate contestato. Contro tale sentenza il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo, qualificato come vizio di motivazione. La Corte di cassazione, però, ha rilevato che, per il reato contestato e per il tipo di decisione impugnata, la sentenza era appellabile e non direttamente ricorribile per cassazione: il reato rientrava tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare e la causa di assoluzione non consentiva l'applicazione dell'art. 593, comma 2, c.p.p. Pertanto il ricorso andava riqualificato come appello e, ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p., convertito in appello.
Norme richiamate
La disposizione, come modificata, amplia i casi di inappellabilità di alcune sentenze, ma non copre il caso in esame.
art. 34 d.lgs. n. 150 del 2022
È richiamato come intervento modificativo dell'art. 593 c.p.p. che ha esteso l'inappellabilità in determinati casi.
art. 428, comma 3-quater, c.p.p.
Si applica alle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con sola pena pecuniaria o alternativa, ipotesi distinta da quella esaminata.
È richiamato per delimitare i casi di proscioglimento per i quali opera l'inappellabilità; il reato in contestazione non vi rientra.
Norma incriminatrice richiamata nella contestazione del reato di lesioni.
Circostanza aggravante richiamata nella contestazione del reato di lesioni.
Ulteriore richiamo normativo della contestazione, relativo alla qualificazione aggravata del fatto.
La Corte esclude che, in ragione della causa di assoluzione, trovi applicazione la disciplina che renderebbe non appellabile la sentenza.
Il ricorso, per il suo contenuto, va qualificato come appello ai sensi della disciplina sulla conversione del mezzo di impugnazione.
Consente la conversione del ricorso per cassazione in appello quando il mezzo corretto è l'appello.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata è, per legge, appellabile, il ricorso per cassazione proposto contro di essa non va dichiarato inammissibile se il vizio dedotto consente la conversione del mezzo: il ricorso deve essere riqualificato come appello.
- L'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento opera solo nei casi tassativamente previsti dalla disciplina processuale; se il reato contestato non rientra nel perimetro normativo richiamato, resta esperibile l'appello.
- La verifica sull'ammissibilità del mezzo di impugnazione richiede di considerare sia il regime del reato contestato sia la specifica ragione assolutoria posta a base della decisione impugnata.
- In presenza di un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza appellabile, la Corte può disporre la conversione in appello e trasmettere gli atti al giudice competente.
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