Sentenza n. 868/2026 - Catania, Sezione 2
per l’annullamento dell’ordinanza contingibile e urgente n. 82 emessa il 2 ottobre 2024 con la quale il Sindaco del Comune di Oliveri ha ordinato ai sensi degli artt. 50 e 54 decreto legislativo n. 267/2000 “1. La realizzazione di un pozzo trivellato, con opere accessorie, per captazione di acqua per uso umano e la relativa tubazione in polietilene di collegamento del pozzo con la tubazione esistente in via Garibaldi, per addurre l’acqua al serbatoio comunale (…) 3. L’immissione in possesso coattivo di porzione dei terreni di proprietà della ditta “LA FLORA s.n.c. Di GAGLIO Maria Teresa e MONDELLO Flora”, ricadenti sulle particelle n. 202-1080 del foglio 4 – per la messa in opera della tubazione del secondo tratto (…)”; nonché degli ulteriori atti conseguenziali indicati nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza contingibile e urgente n. 82 del 2 ottobre 2024, nonché atti conseguenziali di immissione in possesso, occupazione e avvio dei lavori per la realizzazione di un pozzo e di una condotta idrica
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno contestato l’ordinanza sindacale e gli atti conseguenziali deducendo che la crisi idrica fosse nota da tempo e che mancassero imprevedibilità, indifferibilità e urgenza; sproporzione e irragionevolezza dell’intervento; omissione della comunicazione di avvio del procedimento; mancata valutazione di tracciati alternativi meno invasivi ed economicamente più convenienti; violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento; difetto di istruttoria e di motivazione, anche per l’incompletezza del tracciato e la mancata previsione di adeguati indennizzi; sviamento di potere, poiché l’ordinanza sarebbe stata utilizzata per eludere la procedura ordinaria di occupazione d’urgenza prevista dall’art. 22-bis del d.P.R. n. 327/2001. Con motivi aggiunti sono stati impugnati ulteriori atti di immissione in possesso, accertamento dello stato di consistenza e avvio dei lavori, chiedendo anche restituzione e riduzione in pristino delle aree, risarcimento dei danni e, in subordine, l’adozione di un provvedimento ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha anzitutto escluso l’improcedibilità, poiché l’ordinanza e gli atti di immissione in possesso continuavano a produrre effetti ed erano collegati alle pretese risarcitorie e restitutorie. Nel merito, ha ritenuto legittimo il ricorso al potere contingibile e urgente, rilevando che occorre avere riguardo all’attualità del pericolo al momento dell’adozione dell’ordinanza e all’idoneità della misura a fronteggiarlo, mentre è irrilevante che la situazione di crisi fosse preesistente o nota da tempo. La crisi idrica risultava comprovata da dichiarazioni regionali e nazionali dello stato di emergenza, dagli interventi della protezione civile, dal finanziamento dell’opera e dalle precedenti misure comunali di contenimento dei consumi; sussisteva quindi una situazione attuale di pericolo per la salute pubblica connessa alla quantità e qualità dell’acqua disponibile. Le valutazioni successive sulla ricarica delle falde, sulla sufficienza del pozzo esistente o sulla durata dei lavori non erano idonee a escludere la legittimità dell’ordinanza, da valutarsi ex ante. Il TAR ha escluso vizi di ragionevolezza, proporzionalità, istruttoria e motivazione: l’Amministrazione aveva indicato nel tracciato prescelto la soluzione più breve, economica e meno pregiudizievole per le coltivazioni, e aveva controdedotto tecnicamente alle alternative proposte dalle ricorrenti. Il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’Amministrazione in assenza di manifesta illogicità, travisamento o contraddittorietà. È stata inoltre esclusa la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, incompatibile con l’urgenza propria delle ordinanze extra ordinem; in ogni caso, l’Amministrazione aveva dimostrato in giudizio che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso. Il mancato ricorso alla procedura espropriativa ordinaria è stato ritenuto giustificato dall’emergenza e dall’esigenza di realizzare tempestivamente l’intervento, anche considerato il fallimento dei tentativi di accordo bonario. Il TAR ha dichiarato estranee alla propria giurisdizione le pretese relative all’indennizzo per l’imposizione della servitù e le questioni patrimoniali genericamente dedotte. Ha dichiarato inammissibile la domanda, proposta con semplice memoria, diretta a ottenere la condanna del Comune ad adottare un provvedimento ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
Le disposizioni costituiscono la base del potere sindacale di adottare ordinanze contingibili e urgenti; il potere è legittimo quando sussistano un pericolo attuale per interessi pubblici rilevanti e l’idoneità della misura a fronteggiarlo.
L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento è ritenuto incompatibile con l’urgenza propria delle ordinanze contingibili e urgenti, quando l’adempimento comprometterebbe la tempestività dell’intervento.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il giudice richiama il principio secondo cui il vizio procedimentale non conduce all’annullamento quando l’Amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
La procedura ordinaria di occupazione d’urgenza può essere non utilizzata quando una situazione emergenziale attuale e indifferibile giustifichi il ricorso al potere contingibile e urgente.
La domanda diretta a ottenere la condanna dell’Amministrazione ad adottare un provvedimento di acquisizione sanante, proposta con semplice memoria, è stata dichiarata inammissibile.
Le disposizioni sono richiamate nel quadro dei poteri dei Sindaci quali autorità locali di protezione civile e dei compiti comunali di attivazione e direzione degli interventi urgenti in emergenza.
Massime di principio
- Per l’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente rilevano l’attualità della situazione di pericolo al momento dell’adozione e l’idoneità della misura a porvi rimedio; non è di per sé ostativa la circostanza che la criticità sia preesistente, nota da tempo o dipenda anche da una prolungata inerzia amministrativa.
- La durata pregressa di una situazione di crisi non consuma il potere contingibile e urgente quando, al momento dell’adozione, sussista ancora un pericolo attuale e vi sia necessità di un intervento immediato; le valutazioni successive sull’evoluzione della situazione non possono sostituire la verifica ex ante dei presupposti dell’ordinanza.
- In presenza di un’emergenza idrica idonea a incidere sulla salute pubblica, il Sindaco può disporre anche opere strutturali e l’occupazione di beni privati, purché l’intervento sia indefettibile, adeguato e proporzionato rispetto al pericolo da fronteggiare.
- La scelta localizzativa di un’opera pubblica appartiene alla discrezionalità amministrativa e tecnica ed è sindacabile solo per manifesta illogicità, travisamento, contraddittorietà o sproporzione; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione nella comparazione tra tracciati alternativi.
- Le ordinanze contingibili e urgenti possono essere adottate senza comunicazione di avvio del procedimento quando la partecipazione procedimentale sia incompatibile con l’urgenza; il vizio non determina comunque l’annullamento se è dimostrato che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
- L’emergenza può giustificare il mancato ricorso alle ordinarie procedure espropriative o di asservimento, quando queste non consentano di raggiungere tempestivamente lo scopo pubblico e siano stati adeguatamente dimostrati l’urgenza, l’indifferibilità e il collegamento funzionale tra misura adottata e situazione di pericolo.
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