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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00275/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Perugia deducendo due censure: in primo luogo lamentava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; in secondo luogo censurava il diniego della sospensione condizionale della pena. Dalla motivazione emerge che la Corte di merito aveva valorizzato la mancanza di resipiscenza dell'imputata rispetto alle numerose condotte contestate e il fatto che le trattative transattive erano state condotte non per riconoscere l'addebito, ma per ottenere la remissione della querela. Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che la questione non era stata dedotta in appello e che, comunque, il beneficio risultava ostacolato dai numerosi precedenti penali e dal riconoscimento della recidiva reiterata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre rigettato la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile, perché in sede di legittimità non risultava svolta un'attività effettiva e non meramente formale di contrasto alla pretesa dell'imputata: la parte civile si era limitata a depositare una memoria con conclusioni e nota spese, senza deduzioni utili alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 606 comma 3 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    la censura sulla sospensione condizionale non era deducibile in cassazione perché non risultava previamente proposta come motivo di appello.

  • art. 163 c.p.

    il beneficio della sospensione condizionale della pena era ritenuto precluso dalla presenza di numerosi precedenti penali e dal riconoscimento della recidiva reiterata.

  • artt. 610 e 611 c.p.p.

    richiamati per il procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che non siano state previamente prospettate con l'atto di appello, quando la legge preveda tale onere a pena di inammissibilità.
  • La doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla presenza di una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria; non è consentito sollecitare una nuova valutazione di merito.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena può essere giustificato dalla presenza di numerosi precedenti penali e dal riconoscimento della recidiva reiterata, elementi che possono rendere incompatibile il beneficio.
  • Ai fini della rifusione delle spese della parte civile in cassazione, non basta la mera presenza formale della parte civile: occorre che essa abbia svolto un'attività effettiva, concreta e utile per contrastare la pretesa dell'imputato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, l'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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