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Ordinanza

Ordinanza n. 3265/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202605364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro l’assegnazione della studentessa a una sede universitaria diversa da quella indicata come prima scelta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studentessa universitaria)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante aveva frequentato il cosiddetto semestre filtro per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, aveva conseguito una sufficienza nelle materie d’esame ed era stata inserita in graduatoria in applicazione delle modifiche introdotte dal D.M. n. 1115/2025. Contestava l’assegnazione a una sede molto distante dalla propria residenza, anziché all’ateneo indicato come prima scelta, presso il quale risultavano ancora posti vacanti. Deduceva inoltre che le proprie condizioni di salute, riconosciute come situazione di gravità ai sensi della legge n. 104/1992, rendevano particolarmente gravosi gli spostamenti prolungati e l’allontanamento dal contesto familiare e sanitario di riferimento. L’appello cautelare era proposto contro l’ordinanza del TAR che aveva respinto la domanda di sospensione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha accolto l’istanza cautelare nei sensi indicati in motivazione. Pur riservando ogni diversa valutazione alla fase di merito, ha ritenuto comprovato un pregiudizio di particolare intensità derivante dall’assegnazione a una sede assai distante dalla residenza, in rapporto alle condizioni di salute dell’appellante e alla necessità di mantenere il collegamento con il contesto familiare e sanitario di riferimento. Ha quindi ordinato alle amministrazioni appellate di rideterminarsi sull’assegnazione della sede, anche eventualmente in sovrannumero, dando priorità alla sede originariamente prescelta. Ha disposto la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e ha compensato le spese del doppio grado cautelare, considerata la novità e particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze del tribunale amministrativo regionale.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in caso di accoglimento della domanda cautelare, la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

  • D.M. n. 1115/2025

    Atto ministeriale richiamato quale fonte delle modifiche applicate alla disciplina del semestre filtro e dell’inserimento in graduatoria.

  • legge n. 104/1992

    Richiamata in relazione al riconoscimento della situazione di gravità delle condizioni di salute dell’appellante, rilevante nella valutazione del pregiudizio cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme alla disciplina europea e nazionale in materia di dati sanitari, la base per disporre l’oscuramento delle generalità e delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute e per l’oscuramento delle informazioni sanitarie contenute nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’assegnazione di uno studente a una sede universitaria molto distante dalla residenza può integrare un pregiudizio grave e attuale quando siano comprovate condizioni di salute riconosciute come gravi e la distanza incida sugli spostamenti e sull’allontanamento dal contesto familiare e sanitario di riferimento.
  • Quando, nella fase cautelare, emergano specifiche esigenze sanitarie e familiari dell’interessato e risultino posti vacanti presso la sede indicata come prima scelta, l’amministrazione deve riesaminare l’assegnazione, potendo anche valutare l’ammissione in sovrannumero, senza che ciò comporti anticipazione definitiva della decisione di merito.
  • L’accoglimento dell’appello cautelare consente al giudice amministrativo di riformare l’ordinanza di rigetto del TAR e di impartire all’amministrazione un ordine di rideterminazione sull’assetto cautelarmente contestato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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