Cassazione Penale, Ordinanza n. 06407/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che aveva confermato o comunque affermato la sua responsabilità per il reato di truffa. L'unico motivo deduceva, in sostanza, una diversa lettura delle risultanze processuali: si contestava l'insufficienza del riscontro probatorio tratto da un singolo episodio in cui l'imputato era stato colto sul fatto e si chiedeva una rivalutazione del materiale probatorio. La Corte osserva però che non viene efficacemente contestata l'attendibilità della persona offesa, la cui versione era stata posta a base della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo prospettasse soltanto una diversa valutazione dei dati processuali, attività preclusa al giudice di legittimità, e che non fosse stata realmente censurata l'attendibilità della persona offesa, principale fondamento della condanna. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È il reato oggetto della dichiarazione di responsabilità; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità, limitandosi a rilevare che il ricorso tendeva a una rivalutazione del compendio probatorio.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
È richiamato per ribadire il limite del giudizio di legittimità: la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito né effettuare un raffronto tra l'apparato argomentativo della decisione e altri possibili modelli di ragionamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è preclusa la rivalutazione del compendio probatorio e la sostituzione della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito con una diversa lettura delle prove proposta dal ricorrente.
- Un motivo di ricorso che si limiti a prospettare un "diverso apprezzamento" delle risultanze processuali, senza evidenziare un reale vizio logico o giuridico della motivazione, è inammissibile.
- Quando la decisione di merito si fonda sulla versione della persona offesa e il ricorso non ne contesta specificamente l'attendibilità, la doglianza che invochi solo l'insufficienza di un singolo riscontro probatorio non è idonea a scardinare la sentenza impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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