Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06407/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che aveva confermato o comunque affermato la sua responsabilità per il reato di truffa. L'unico motivo deduceva, in sostanza, una diversa lettura delle risultanze processuali: si contestava l'insufficienza del riscontro probatorio tratto da un singolo episodio in cui l'imputato era stato colto sul fatto e si chiedeva una rivalutazione del materiale probatorio. La Corte osserva però che non viene efficacemente contestata l'attendibilità della persona offesa, la cui versione era stata posta a base della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo prospettasse soltanto una diversa valutazione dei dati processuali, attività preclusa al giudice di legittimità, e che non fosse stata realmente censurata l'attendibilità della persona offesa, principale fondamento della condanna. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    È il reato oggetto della dichiarazione di responsabilità; la Corte non entra nel merito della sua configurabilità, limitandosi a rilevare che il ricorso tendeva a una rivalutazione del compendio probatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260

    È richiamato per ribadire il limite del giudizio di legittimità: la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito né effettuare un raffronto tra l'apparato argomentativo della decisione e altri possibili modelli di ragionamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è preclusa la rivalutazione del compendio probatorio e la sostituzione della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito con una diversa lettura delle prove proposta dal ricorrente.
  • Un motivo di ricorso che si limiti a prospettare un "diverso apprezzamento" delle risultanze processuali, senza evidenziare un reale vizio logico o giuridico della motivazione, è inammissibile.
  • Quando la decisione di merito si fonda sulla versione della persona offesa e il ricorso non ne contesta specificamente l'attendibilità, la doglianza che invochi solo l'insufficienza di un singolo riscontro probatorio non è idonea a scardinare la sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa online
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.