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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28853/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

La vicenda riguarda il rigetto, da parte del Tribunale di sorveglianza di Roma, del reclamo avverso il decreto ministeriale del 18 gennaio 2024 che aveva disposto l’ulteriore prosecuzione del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. Il ricorrente ha proposto un unico motivo deducendo violazione di legge e inosservanza dell’art. 41-bis ord. pen., censurando sostanzialmente la motivazione del provvedimento di proroga. La Corte osserva che il ricorso, formalmente incentrato sulla violazione di legge, mirava in realtà a contestare la motivazione, profilo non deducibile se non nei limiti della motivazione mancante o meramente apparente. In concreto, il Tribunale aveva valorizzato l’esistenza e l’attualità operativa della famiglia mafiosa di riferimento, la posizione del condannato nel sodalizio e la sua perdurante capacità di mantenere collegamenti con l’organizzazione criminale esterna.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto fosse sostanzialmente una censura di merito sulla motivazione, non consentita nel giudizio di legittimità in materia di proroga del 41-bis, dove è deducibile solo la violazione di legge, salvo il caso di motivazione mancante o assolutamente apparente. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, la motivazione del Tribunale di sorveglianza non era affatto mancante né apparente, poiché dava conto di elementi fattuali idonei a sorreggere la proroga del regime differenziato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    Avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo sulla applicazione o proroga del regime differenziato è ammesso ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge; la motivazione è censurabile solo se mancante o del tutto apparente.

  • art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen.

    La Corte ribadisce la limitazione del sindacato di legittimità alla sola violazione di legge nei provvedimenti relativi al regime differenziato.

  • art. 41-bis ord. pen.

    Per la proroga del regime differenziato occorre verificare che la capacità del condannato di mantenere contatti con l’associazione criminale non sia venuta meno, sulla base di indici fattuali sintomatici dell’attualità del pericolo.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di applicazione o proroga del regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., il ricorso per cassazione è ammesso nei soli limiti della violazione di legge; non è consentito trasformare il controllo di legittimità in una rivalutazione della motivazione o del merito.
  • La motivazione è censurabile in cassazione soltanto quando sia del tutto mancante o meramente apparente, ossia priva dei requisiti minimi che rendano comprensibile il percorso logico-giuridico della decisione.
  • Ai fini della proroga del 41-bis è sufficiente accertare che permanga la capacità del detenuto di mantenere collegamenti con il sodalizio criminale, valutando elementi quali profilo criminale, posizione nell’associazione, perdurante operatività del gruppo e eventuali nuove incriminazioni, purché sorretti da indici fattuali concreti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dalla disciplina processuale, con condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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