Cassazione Penale, Sentenza n. 36781/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della riduzione massima di pena prevista dall'art. 416-bis.1, terzo comma, c.p. (circostanza attenuante speciale per la dissociazione/collaborazione). Sostiene che, una volta riconosciuta l'utilita' oggettiva della collaborazione e quindi la dissociazione, il giudice del rinvio avrebbe dovuto applicare la riduzione massima per la "decisivita' del contributo" e per finalita' rieducative della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta e logica la motivazione della Corte di assise d'appello di Catania che aveva riconosciuto l'attenuante per la dissociazione ma, esercitando il potere discrezionale previsto dalla norma (riduzione della pena tra un terzo e la meta'), ha applicato una diminuzione non massima perché l'apporto dichiarativo e' stato ritenuto utile ma non decisivo ai fini della prova. Conseguentemente la Corte d'appello aveva ridotto la pena per omicidio volontario da 14 a 9 anni. La Cassazione ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis.1, terzo comma, c.p.
prevede una circostanza attenuante speciale per la dissociazione/collaborazione con riduzione della pena compresa tra un terzo e la meta'
La Corte ha interpretato la norma come attribuente un potere discrezionale al giudice nel determinare l'entita' della riduzione entro il campo minimo e massimo previsti; il riconoscimento dell'utilita' oggettiva della collaborazione non impone automaticamente la riduzione massima se il contributo non e' ritenuto decisivo
art. 8, legge n. 203/1991 (circostanza attenuante speciale per la dissociazione)
normativa richiamata dalla giurisprudenza quale fonte della disciplina della dissociazione
La giurisprudenza ha affermato che la circostanza si fonda sull'utilita' oggettiva del contributo, ma la valutazione della sua incidenza sulla quantificazione della pena resta soggetta a motivazione del giudice entro i limiti normativi
disciplinante le conseguenze in caso di inammissibilita' del ricorso in Cassazione
La declaratoria di inammissibilita' comporta condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e possibilita' di infliggere somme alla cassa delle ammende, come operato dalla Corte
Massime di principio
- Il riconoscimento dell'attenuante per dissociazione si basa sull'utilita' obiettiva della collaborazione: se il contributo ha arricchito il compendio probatorio può essere riconosciuta l'attenuante
- Anche una volta riconosciuta l'utilita', il giudice ha discrezionalita' nel determinare l'entita' della riduzione della pena entro il minimo e il massimo previsti dalla norma; non e' obbligato ad applicare la riduzione massima
- La motivazione del giudice deve focalizzarsi sulle caratteristiche del contributo dichiarativo (utilita', decisivita', grado di corroborazione) e non su elementi estranei; la Cassazione interviene solo in presenza di manifesta illogicita' o violazione di legge
- Se la Cassazione ha rinviato per vizi di motivazione, il giudice del rinvio deve evitare gli stessi vizi ma conserva la discrezionalita' nella quantificazione della pena purché adeguatamente motivata
- In casi analoghi, per ottenere la riduzione massima il difensore deve provare e documentare la decisivita' assoluta del contributo alle risultanze processuali, non solo la sua utilita' generica
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