Cassazione Civile, Ordinanza n. 18436/2022 del 08/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Campobasso che aveva respinto la sua domanda di asilo e, in subordine, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nel ricorso il Ministero dell'Interno non ha notificato controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione per la possibile partecipazione alla discussione. La Corte non ha esaminato i motivi di censura, perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura alle liti: la procura speciale apposta in calce al ricorso era priva della certificazione del difensore circa l'effettiva data di rilascio, requisito richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. La Corte richiama inoltre il principio delle Sezioni Unite n. 15177/2021 sulla necessità che la procura contenga l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e che il difensore certifichi sia la data sia l'autenticità della firma, e dà atto della non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 13/2022.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di valida procura speciale, rilevando che mancava la certificazione del difensore sulla data di rilascio della procura, richiesta dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. Poiché il Ministero non aveva svolto attività difensiva sostanziale, non sono state liquidate spese di lite. La Corte ha inoltre posto a carico del ricorrente, se dovuto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
a pena di inammissibilità
La procura speciale per il ricorso per cassazione nelle materie regolate da questa disposizione deve contenere l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere certificata dal difensore quanto alla data e all'autenticità della firma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto della data o della certificazione della procura, l'ulteriore importo è posto a carico della parte ricorrente, non del difensore.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis
Costituisce il parametro di quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 20 gennaio 2022, n. 13
Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008.
Cass., Sez. Unite, n. 15177/2021
Ha chiarito i requisiti formali della procura speciale per il ricorso per cassazione nelle materie soggette all'art. 35-bis, comma 13, e ha affermato che la sanzione dell'inammissibilità colpisce il ricorso quando manchi la data o la certificazione del difensore sulla posteriorità della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nelle controversie soggette all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se reca espressamente la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed è autenticata con certificazione del difensore sia sulla data sia sulla sottoscrizione.
- La mancanza della certificazione del difensore sulla data di rilascio della procura determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, senza che la Corte debba esaminare i motivi di censura.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione per vizio della procura nelle materie di protezione internazionale, l'ulteriore contributo unificato grava sulla parte ricorrente e non sul difensore.
- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 non incide sulla regola processuale applicata, essendo stata dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale.
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