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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21983/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna deducendo, con un primo motivo, violazione di legge penale ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 192 c.p.p., contestando la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito. La censura è stata ritenuta sostanzialmente reiterativa di doglianze già prospettate e inidonea in sede di legittimità perché diretta a ottenere una nuova e diversa valutazione del compendio probatorio, non consentita alla Corte di cassazione. In particolare, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta immune da vizi logici e giuridici, avendo la Corte territoriale esplicitato le ragioni della responsabilità dell'imputato valorizzando, tra l'altro, l'attivazione da parte sua della carta prepagata utilizzata per incassare il prezzo pattuito. Con un secondo motivo è stata dedotta l'eccessività della pena; anche tale censura è stata respinta perché la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p., e nel caso concreto la Corte di appello aveva adeguatamente motivato la congruità della pena inflitta dal primo giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo tendeva a una rivalutazione del merito attraverso criteri diversi da quelli adottati dal giudice di appello, in presenza di motivazione ritenuta congrua e immune da vizi. Ha inoltre qualificato come manifestamente infondato il secondo motivo relativo alla pena, osservando che la dosimetria sanzionatoria è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove in cassazione.

  • art. 192 c.p.p.

    La censura sulla valutazione della prova non è ammissibile se mira solo a sostituire la diversa lettura del ricorrente a quella già motivatamente compiuta dai giudici di merito.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La graduazione della pena deve essere correlata agli indici di gravità del reato e di capacità a delinquere, adeguatamente richiamati in motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la dedotta violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o del compendio probatorio.
  • La censura ex art. 192 c.p.p. è inammissibile quando non evidenzia un effettivo vizio logico-giuridico della motivazione, ma si limita a proporre una lettura alternativa dei fatti.
  • La motivazione sulla responsabilità è sufficiente quando il giudice di merito indichi gli elementi decisivi del proprio convincimento e risulti immune da illogicità manifeste.
  • La determinazione della pena è affidata alla discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da congrua motivazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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