Cassazione Civile, Ordinanza n. 09748/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Una società, già attrice in primo grado, aveva chiesto la restituzione di somme percepite da soggetti individuati in sede di riparto di una procedura fallimentare, invocando in via alternativa la ripetizione di indebito e l'arricchimento senza causa. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 114 l. fall. e di norme sulla ripetizione d'indebito, sull'arricchimento senza causa e sul processo civile, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare nel merito l'illegittimità del piano di riparto finale, in particolare perché il pagamento sarebbe stato eseguito a favore di soggetti diversi dalla banca creditrice ammessa al passivo. Con il secondo motivo ha prospettato una questione di legittimità costituzionale dell'art. 114 l. fall., nella parte in cui la norma, secondo il diritto vivente, impedirebbe di rimettere in discussione i pagamenti eseguiti in esecuzione del riparto. Con il terzo motivo ha contestato la statuizione sulle spese, ma solo come conseguenza dell'auspicato accoglimento del primo motivo. Nel corso del giudizio la difesa della ricorrente aveva anche depositato rinuncia alla procura, che però non ha impedito la decisione sul ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo si ponesse in consapevole contrasto con la giurisprudenza consolidata sulla immutabilità delle attribuzioni patrimoniali effettuate in sede di riparto fallimentare e che non offrisse argomenti idonei a mutare tale orientamento, con conseguente applicazione dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c. Ha inoltre giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 114 l. fall., osservando che la stabilità dei pagamenti effettuati in sede di riparto trova riscontro anche in altri ambiti esecutivi e che l'eventuale problema di partecipazione del fallito alle procedure di accertamento del passivo e di riparto riguarderebbe semmai la legittimazione a parteciparvi, non l'ammissibilità di azioni restitutorie contro i pagamenti eseguiti. Il terzo motivo è stato ritenuto assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 legge fall.
irripetibilità dei pagamenti eseguiti in esecuzione del riparto, salva l'ipotesi dell'accoglimento delle domande di revocazione
la norma, nel testo applicabile ratione temporis, esclude che i pagamenti effettuati in esecuzione del riparto fallimentare possano essere rimessi in discussione mediante azioni di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa.
richiamato dalla ricorrente come base dell'azione di ripetizione di indebito, ma non ritenuto idoneo a superare l'irripetibilità dei pagamenti di riparto.
richiamato dalla ricorrente unitamente alla ripetizione di indebito, senza rilievo decisivo.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'arricchimento senza causa, ma la Corte ha escluso che tale azione possa eludere la stabilità dei riparti fallimentari.
richiamato nel ricorso, senza autonoma decisività rispetto alla questione principale.
richiamato nel ricorso, senza autonoma decisività rispetto alla questione principale.
richiamato nel ricorso, senza autonoma decisività rispetto alla questione principale.
art. 26 legge fall.
richiamato nel ricorso nell'ambito delle norme fallimentari invocate contro la decisione di merito.
art. 36 legge fall.
richiamato nel ricorso nell'ambito delle norme fallimentari invocate contro la decisione di merito.
art. 98 legge fall.
richiamato nel ricorso con riferimento alle impugnazioni nello stato passivo.
art. 111 legge fall.
richiamato nel ricorso nell'ambito delle disposizioni fallimentari invocate.
nel testo della sentenza è in realtà il riferimento all'art. 114 l. fall.; la censura mira a contestare l'effetto impeditivo della norma rispetto alle azioni restitutorie sui riparti.
art. 2 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata.
art. 3 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata.
art. 24 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata.
art. 111 Cost.
richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata.
norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato come parametro di ricorso per vizio di motivazione, ma le censure sono state ritenute inammissibili.
la Corte lo applica per dichiarare inammissibile il motivo che si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata senza offrire elementi per mutarla.
richiamato per affermare che la rinuncia al mandato del difensore non impedisce la trattazione e decisione del ricorso.
richiamato nel terzo motivo in relazione alle spese di lite, ma la censura è stata assorbita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto del presupposto del raddoppio del contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
legge 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamata nel terzo motivo quale fonte della modifica dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel regime fallimentare applicabile, i pagamenti eseguiti in esecuzione del piano di riparto hanno carattere tendenzialmente irretrattabile e non possono essere rimessi in discussione con azioni di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa, salva l'eventuale revocazione nei casi previsti dalla legge.
- La contestazione della legittimità del riparto non può essere veicolata attraverso un'azione restitutoria successiva alla chiusura della procedura, perché il rimedio ordinario contro il riparto è quello previsto dall'ordinamento fallimentare, non la domanda di recupero delle somme già attribuite.
- La mancata partecipazione del fallito alla formazione dello stato passivo o ai progetti di riparto non incide, di per sé, sulla validità e definitività delle attribuzioni patrimoniali compiute nel corso della procedura.
- Una questione di legittimità costituzionale che miri solo a consentire la riedizione dei pagamenti effettuati in riparto, senza colpire la disciplina della partecipazione del fallito ai procedimenti concorsuali, è manifestamente infondata.
- Ai fini dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando si limita a contrapporsi consapevolmente a un orientamento consolidato senza offrire argomenti idonei a superarlo o mutarlo.
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