Cassazione Penale, Ordinanza n. 36830/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la sua responsabilità e il trattamento sanzionatorio per i reati di ricettazione e truffa. Con l'unico motivo ha dedotto, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato di ricettazione ex art. 648 c.p., sostenendo in sostanza che l'assegno oggetto di contestazione gli sarebbe stato consegnato come pagamento di un indennizzo assicurativo e non quale provento illecito; dall'altro, violazione di legge per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte territoriale aveva negato valorizzando i precedenti, anche specifici, e la particolare intensità del dolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la prima doglianza non consentita perché sostanzialmente riproduttiva di censure già svolte in appello e non confrontata in modo puntuale con la motivazione della sentenza di merito, che aveva già spiegato in modo logico e coerente perché il fatto integrasse la ricettazione anche sotto il profilo soggettivo. Ha ritenuto la seconda doglianza manifestamente infondata, poiché il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato con riferimento ai precedenti penali e alla particolare intensità del dolo, in linea con la giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama il reato di ricettazione ritenendolo pienamente integrato, anche sotto il profilo soggettivo, alla luce degli elementi di fatto accertati in appello.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate valorizzando i precedenti penali, anche specifici, e la particolare intensità del dolo, se la motivazione è coerente con i principi di legittimità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che si limiti a riproporre in modo sostanzialmente identico questioni già dedotte in appello, senza misurarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La motivazione di merito che individua gli elementi fattuali e logici della ricettazione, compreso il profilo soggettivo, è insindacabile in cassazione se non presenta aporie, frizioni logiche o carenze effettive.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da una motivazione che valorizzi precedenti penali, anche specifici, e una elevata intensità del dolo.
- La deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione deve confrontarsi in modo puntuale con il ragionamento decisorio della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
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